La trasparenza per gli enti del terzo settore, insieme alla valorizzazione a al riordino delle norme, è uno dei cavalli di battaglia della riforma del terzo settore. Il legislatore sembra avere in mente una sorta di scambio: agevolazioni in cambio di trasparenza nei confronti della comunità e dei cittadini. Alla luce del fatto che l’ente di terzo settore è costituito unicamente per realizzare senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e per svolgere attività d’interesse generale la trasparenza è un valore a garanzia della comunità e di chi investe in risorse personali ed economiche nei progetti dell’associazione o costituisce un inutile appesantimento di attività utili per la comunità che costituiscono una libera espressione della persona?
La domanda non è retorica in quanto entrambi gli aspetti sono importanti per gli enti di terzo settore e per coloro che si impegnano come volontari all’interno degli stessi. Gli adempimenti amministrativi, la controllabilità dell’agire dell’ente (sgangherata traduzione della ben più nobile accountability) e la trasparenza non sono da prendere sottogamba e hanno un riflesso sul tradurre in concreto i valori democratici e solidaristici che tendenzialmente accomunano tutti gli enti del terzo settore. Allo stesso tempo la rendicontazione e la trasparenza non devono comportare un lavoro spropositato che tolga tempo alle attività istituzionali o che induca i volontari a gettare la spugna sotto il peso degli adempimenti burocratici.
Ma cosa significa trasparenza in pratica? Per un ente del terzo settore la trasparenza si declina in vari aspetti e adempimenti della vita dell’ente.Il registro unico del terzo settore è uno di questi. Esso è attivo da novembre 2021. L’iscrizione nel registro unico ha valore costitutivo per potersi definire ente del terzo settore ed il registro è destinato a essere uno strumento pubblico, dal quale, quando sarà a regime, anche il singolo cittadino potrà avere tutte le informazioni più rilevanti su un ente del terzo settore: il nome, la sede, i membri degli organi, l’ultimo bilancio depositato, i rendiconti separati per le attività di raccolta fondi e i contatti.
Al momento è possibile solo consultare gli elenchi delle iscritte in formato pdf all’indirizzo: https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti
Alle informazioni che saranno accessibili tramite il registro corrispondono i relativi adempimenti comunicativi a cui sono tenuti gli enti del terzo settore. Gli enti del terzo settore, infatti, devono comunicare al registro i cambiamenti negli organi, gli eventuali cambi di sede, il numero di volontari, il numero dei soci, le modifiche di statuto e a depositare ogni anno entro il 30 giugno il proprio rendiconto annuale e i rendiconti separati per le attività di raccolta fondi.
Rendiconto economico – Un altro elemento di trasparenza per gli enti del terzo settore riguarda proprio il rendiconto che, già a partire dall’esercizio 2021, è da redigere secondo uno specifico schema ministeriale, diverso in base alle dimensioni dell’associazione.
Per le associazioni fino a 220.000,00 euro di proventi il modello di rendiconto è per cassa, mentre per gli enti con proventi superiori è per competenza e deve essere accompagnato dalla relazione di missione.
L’adozione di uno schema comune rende i rendiconti delle associazioni più omogenei e paragonabili tra loro con un incremento della chiarezza e della trasparenza.
Rendicontazione del 5×1000 – Ulteriore declinazione pratica della trasparenza degli enti del terzo settore è costituita dalla rendicontazione del cinque per mille.
I destinatari del cinque per mille, infatti, sono tenuti a rendicontare le somme ricevute entro un anno dalla liquidazione delle somme e ad accantonare gli importi non spesi per un massimo di un anno dalla ricezione. Inoltre è obbligatorio conservare presso la propria sede il rendiconto e la relazione, unitamente ai giustificativi di spesa, per 10 anni decorrenti dalla data di redazione del rendiconto.
Il rendiconto e la relazione illustrativa sono da redigere entro 12 mesi e qualora l’ente riceva più di 20.000,00 euro è da inviare al ministero del lavoro entro 30 giorni dalla redazione.
Inoltre chi riceve più di 20.000,00 euro è tenuto a pubblicare sul proprio sito web, entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la redazione del rendiconto, gli importi percepiti e il rendiconto con la relazione illustrativa, dandone comunicazione al ministero.
Rendicontazione dei contributi pubblici – Un’altra rendicontazione da pubblicare sul proprio sito web o sulla pagina facebook dell’associazione o sul sito della rete associativa di appartenenza o, in assenza del proprio sito, sul sito del Centro servizi per il volontariato, è quella sulla ricezione di pubblici contributi.
Ogni anno entro il 30 giugno gli enti del terzo settore che ricevono più di 10.000 euro di contributi annui devono pubblicare sul proprio sito un prospetto riepilogativo con la data di ricezione e la causale redatto secondo il criterio per cassa.
Sempre sul proprio sito web gli enti che hanno più di 100.000 euro di proventi sono tenuti a pubblicare annualmente gli emolumenti, i compensi o i corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti o agli associati.
Rendiconto raccolta fondi – Un altro sviluppo concreto della trasparenza per gli enti del terzo settore riguarda la raccolta fondi, ossia le varie attività organizzate dall’associazione per poter finanziare la propria attività e progetti.
Anche in questo campo è richiesto alle associazioni di redigere un rendiconto separato e una relazione illustrativa per le varie campagne di raccolta fondi svolte da depositare al registro unico del terzo settore insieme al rendiconto annuale. Inoltre le linee guida sulle attività di raccolta fondi uscite a luglio scorso indicano una serie di adempimenti informativi legati alle campagne di raccolta fondi da mettere in pratica prima, durante e dopo la raccolta fondi e vanno a prendere in esame varie tecniche di raccolta fondi (faccia a faccia, tramite il telefono, campagne lasciti etc) indicando le prassi più corrette per svolgerle e le informazioni base da dare agli interlocutori dell’associazione.
Per gli enti di grosse dimensioni (entrate annue superiori a un milione di euro) un ulteriore strumento di trasparenza rivolata al mondo esterno è il bilancio sociale da depositare al registro unico e da pubblicare sul proprio sito internet.
Bilancio sociale – Il bilancio sociale è un documento con il quale un’organizzazione comunica periodicamente gli esiti della sua attività, non limitandosi ai soli aspetti finanziari e contabili, ma esaminando a trecentosessanta gradi le attività, l’impatto sociale e i traguardi raggiunti dall’ente in campo sociale e ambientale.
Un altro fronte di trasparenza per gli enti del terzo settore è quello interno legato ai diritti dei soci di accedere ai documenti dell’associazione con una procedura semplice e dai tempi certi.
Anche questo adempimento costituisce una messa in pratica del principio democratico alla base dell’associazione e del fatto che “L’associazione non è di proprietà di nessuno”, ma un patrimonio comune per tutti i soci, che pertanto hanno diritto di visionare i libri sociali e i documenti importanti relativi alla vita associativa.
Ulteriori strumenti di garanzia e trasparenza sono costituti dall’organo di controllo e la revisione dei conti.
Essi sono previsti solo al raggiungimento di certe soglie dimensionali legate all’ammontare delle entrate, il patrimonio e i dipendenti dell’ente ( art 30 e 31 del codice del terzo settore) e quando istituiti costituiscono un presidio alla regolarità ammnistrativa dell’ente in termini di contabilità e coerenza nel perseguimento degli obbiettivi.
Tornando alla domanda iniziale dopo questa, a tratti estenuante, disamina, la trasparenza nel terzo settore è un valore o una parola vuota? Il volontario che nel suo tempo libero deve pensare agli adempimenti è anche un cittadino e il più delle volte un socio dell’ente e in questa veste sicuramente la trasparenza è un valore e una testimonianza per coloro che si rapportano con l’associazione in qualità di beneficiari delle attività , finanziatori o partner.
L’ente stesso non può che condividere una generale ottica di trasparenza che lo rende un interlocutore credibile e affidabile per i terzi.
D’altro canto la lettura degli adempimenti nonostante gli intenti di semplificazione e riordino delle riforma del terzo settore e nonostante la differenziazione tra enti piccoli e grandi presente a vari livelli, tende a essere ancora frammentaria e a tratti scoraggiante. Non sempre infatti trasparenza fa rima con conoscenza: far vedere tanti dati, rendicontare tanti aspetti della vita associativa non vuol dire per forza renderli comprensibili a chi li legge. La risposta alla nostra domanda iniziale quindi è ancora tutta da scrivere.