Di Massimo Novarino – C’è una nuova data sul cambio di regime Iva (da escluso a esente) per gli enti non commerciali. La conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 5 luglio, infatti, prevede una proroga della entrata in vigore nella nuova norma sull’Iva dall’1 gennaio 2024 al 01 luglio 2024 (art. 4 comma 2 bis). La proroga è stata motivata dall’esigenza di attendere che compia il suo percorso di revisione del sistema tributario, attualmente in discussione in Commissione VI della Camera (e dovrà poi andare al Senato). L’intenzione pare essere quella di coordinare l’entrata in vigore della nuova disciplina Iva per gli enti non commerciali con la più generale riforma anche delle norme Iva.
Occorre rimarcare due aspetti: il provvedimento attualmente in discussione prevede di delegare il Governo della riforma del sistema tributario, che avrà tempo, stante i testi oggi in discussione, 24 mesi per procedere alla emanazione dei decreti legislativi. Pertanto, è molto probabile che i 6 mesi ora previsti non siano sufficienti a consentire il coordinamento dell’entrata in vigore dei provvedimenti sopra richiamati.
In ogni caso, va segnalato che prevedere un cambio di regime fiscale nel corso dell’anno comporta non poche difficoltà agli enti. Meglio sarebbe far coincidere l’entra in vigore del nuovo regime fiscale con un nuovo anno, evitando così duplicazione e complicazioni.
Ricordiamo che il tema era già stato oggetto di una prima proroga in sede di approvazione della Legge di Bilancio 2022: infatti era stato lì prevista la proroga al 1° gennaio 2024 dell’entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell’Iva (art. 5, commi da 15-quater a 15-sexies dl n. 146 del 2021).
Come noto, il dl n. 146/2021 è intervenuto a modificare il regime fiscale delle attività delle associazioni da escluse a esenti Iva, anche per quelle che non svolgono attività commerciale.
Per approfondimenti vedi il precedente articolo Cosa rischiano le associazioni con l’introduzione dell’esenzione Iva.
Fonte: Cantiereterzosettore.it