Di Daniele Erler – Uno dei fondamentali interrogativi per le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione (Aps) che svolgono o intendono svolgere una parte della loro attività in forma commerciale (con conseguente titolarità di partita Iva) riguarda la possibilità, a seguito dell’entrata in vigore il 1° gennaio scorso dell’art. 5, comma 15-quinquies del decreto legge n. 146 del 2021, di continuare ad utilizzare il precedente regime fiscale (solitamente quello disciplinato dalla legge n. 398 del 1991) o debbano obbligatoriamente optare per il regime forfettario dei contribuenti minimi (disciplinato dalla legge n. 190 del 2014, art. 1, commi da 58 a 63).
Il tema è già stato affrontato nell’articolo “Iva e Terzo settore, alcuni chiarimenti per il 2024”.
Il dubbio sorge dal fatto che la formulazione letterale dell’art.5, comma 15-quinquies del decreto legge n. 146 del 2021 sembra obbligare le Odv e le Aps che hanno fatto registrare l’anno precedente ricavi pari o inferiori a 65.000 euro, ad utilizzare il menzionato regime forfettario dei contribuenti minimi.
Il 6 dicembre 2023, presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha risposto ad un’interrogazione parlamentare in tema di semplificazioni fiscali per il Terzo settore.
Fra i chiarimenti forniti uno ha riguardato proprio il tema in oggetto: il Ministero ha precisato come le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione, a partire dal 1° gennaio 2024, “possano avvalersi” del regime forfettario dei contribuenti minimi.
Tale posizione rafforza in modo importante l’interpretazione per cui le Odv e le Aps abbiano la facoltà, ma non l’obbligo, di utilizzare il regime forfettario previsto dalla legge 190 del 2014, potendo continuare ad avvalersi del regime Iva per cui hanno optato fino ad ora (ad esempio il regime di cui alla legge 398/91, che è quello utilizzato dalla stragrande maggioranza degli enti di tipo associativo).
Una simile impostazione rappresenta una lettura coerente e sistemica del quadro normativo esistente, prevenendo inoltre differenze ingiustificate fra enti di diverse dimensioni, nel senso di evitare ad Odv e Aps con ricavi pari o inferiori a 65.000 euro di utilizzare obbligatoriamente un regime (quello forfettario dei contribuenti minimi) i cui reali vantaggi sono perlomeno dubbi, se si considera che si tratta tra l’altro di un regime valido ai soli fini Iva, con conseguenti importanti incertezze per quanto riguarda le imposte dirette.
Fonte: Cantiereterzosettore.it