Di Luca Masera – Anche alcuni enti non profit dovranno assolvere agli obblighi di pubblicazione di alcuni dati ed informazioni, al fine di garantire la trasparenza e la prevenzione della corruzione, secondo quanto previsto dal dlgs 33/13 relativamente ad alcune attività svolte con la pubblica amministrazione.
La delibera n. 203 del 17 maggio 2023 ha introdotto alcune modifiche riguardanti le suddette attestazioni e, più nello specifico, le procedure attraverso le quali esse dovranno essere poste in essere.
Si ricorda che tali obblighi di pubblicazione sono cosa diversa e distinta da quelli connessi alla percezione di risorse pubbliche, disciplinati dall’art. 1, commi 125-129 della Legge n. 124/2017 (Per saperne di più leggi l’articolo Contributi pubblici al non profit, la pubblicazione entro il 30 giugno).
Gli enti coinvolti erano tenuti ad attestare l’assolvimento della loro pubblicazione in apposita scheda di valutazione entro il 30 giugno 2023, dandone pubblicazione entro il 31 luglio 2023 così come previsto dall’art. 14, comma 4, lett. g) dlgs n. 150/2009 e dalla delibera n. 294 del 13 aprile 2021 dell’Anac – da leggersi unitamente alla delibera n. 1134 del 20 novembre 2017 (cosiddette Linee guida sulla trasparenza).
Con il Comunicato del Presidente Anac del 17 luglio 2023. Il termine per l’acquisizione delle attestazioni sugli obblighi di pubblicazione è stato differito al 15 settembre 2023.
Chi è tenuto alla pubblicazione e alla comunicazione
Oltre agli enti pubblici, sono però anche tenuti all’obbligo di pubblicazione gli enti di diritto privato individuati all’art. 2-bis, comma 3 D.Lgs. n. 33/2013 ossia:
- associazioni
- fondazioni
- altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica
che rechino due requisiti cumulativamente necessari:
- un bilancio superiore a cinquecentomila euro, requisito da considerarsi integrato “laddove uno dei due valori tra il totale attivo dello stato patrimoniale e il totale del valore della produzione ove presente si rivelino superiore a detto importo. Ciò consente di considerare incluse nella disciplina tutte le associazioni e le fondazioni o altre tipologie di enti di diritto privato diverse dalle società che, pur non disponendo di un attivo patrimoniale rilevante, perseguano le proprie finalità attraverso l’utilizzo di contributi in conto di esercizio o di altre forme di proventi” (pp. 14-15 Linee guida);
- indipendentemente dalla partecipazione delle pubbliche amministrazioni nell’ente di diritto privato, svolgano attività di pubblico interesse, ossia:
- esercitino funzioni amministrative(es. rilascio di autorizzazioni o concessioni, espropriazioni etc.);
- svolgano attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali (es. raccolta dati o servizi editoriali di interesse per la pubblica amministrazione affidante);
- svolgano attività di erogazione di servizi pubblici, sulla base di un affidamento diretto(es. affidamenti in house) o previa gara concorrenziale (secondo la disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici) da parte dell’amministrazione; da queste sono escluse le attività di servizio svolte solo sulla base di una regolazione pubblica (autorizzazione) o di un finanziamento parziale.
Per la corretta individuazione delle attività, e quindi comprendere se si rientra o meno nell’obbligo, le linee guida sottolineano che l’onere ricade sui singoli enti diritto privato d’intesa con la pubblica amministrazione.
Quale è l’organo di controllo che rilascia l’attestazione
Negli enti di diritti privato è l’organo di controllo (laddove in concreto abbiano svolto attività di vigilanza in tema di trasparenza), o in mancanza il rappresentante legale.
Quali dati attestare
La normativa individua specifiche categorie di dati di cui gli organi preposti sono tenuti ad attestare la pubblicazione al 30 giugno 2023.
Nel caso di associazioni, fondazioni e enti di diritto privato trattasi di:
- Bilanci (art. 29 dlgs 33/13);
- Servizi erogati (art. 32 dlgs 33/13 e solo per il Ssn anche art. 41, co. 6 d. lgs. 33/13): in particolare, devono essere caricate le carte dei servizi o documenti assimilabili contenenti gli standard di qualità dei servizi erogati, class action(eventuali notizie di ricorsi in giudizio, sentenze, misure adottate in ottemperanza alle sentenze); costi contabilizzati; liste di attesa (criteri formazione, tempi attesa previsti e tempi di attesa medi per i diversi servizi);
- Bandi di gara e contratti (art. 37 dlgs 33/13): le informazioni richieste devono essere pubblicate soltanto nel caso in cui l’ente abbia la qualifica di stazione appaltante;
- Accesso civico (art. 5, 5 bis e 5 ter dlgs 33/13): le modalità di accesso civico sono in forma “semplice” (accesso a informazioni che dovrebbero già essere note in ottemperanza alla normativa sulla trasparenza) o generalizzata (eventuali informazioni ulteriori, che, però, potranno essere motivatamente negate). Occorrerà tenere un file excel con la data, tipologia richiesta e esito.
Principali novità
Da quanto si evince dal sito istituzionale dell’Anac (consultabile a questo link) e dalla nuova delibera n. 203/23, ai fini dello svolgimento delle verifiche sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza con rilevazione al 30 giugno 2023, gli Oiv, o gli altri organismi con funzioni analoghe, dovranno utilizzare una apposita applicazione web che disponibile sul sito dell’Anac.
Pertanto, per il 2023, sarà possibile compilare e convalidare la scheda di rilevazione con una procedura completamente digitalizzata, senza dover più procedere agli invii a mezzo posta elettronica.
La nuova applicazione consentirà all’utente Oiv:
- di documentare le verifiche in apposita scheda di rilevazione al 30 giugno 2023;
- di convalidare le verifiche e, con tale convalida, di trasmetterle all’Autorità entro il 15 settembre 2023;
- di estrarre tutti i documenti utili – attestazione e scheda verifiche – ai fini della loro pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» dei siti web delle amministrazioni/enti/società.
L’accesso all’applicazione sarà possibile previa registrazione dell’utente al Sistema di registrazione e profilazione utenti dell’Autorità, con richiesta di attivazione del profilo Oiv, anche nei casi in cui l’ente ne risulti provvisoriamente sprovvisto, con identificazione, in tale evenienza, del soggetto al quale sono attribuite funzioni di attestazione.
Verifica successiva da parte dell’Anac
È anche prevista l’effettuazione di verifiche, d’ufficio o su segnalazione, sui siti web istituzionali di un campione di soggetti tenuti all’applicazione delle disposizioni previste dal dlgs n. 33/2013, esaminandone i contenuti e confrontandoli con i dati effettivamente pubblicati dagli stessi soggetti ai sensi del dlgs 33/2013 e con le indicazioni nel tempo fornite con propri atti e delibere.
L’autorità terrà conto dei valori esposti nello svolgimento di analisi che potranno essere effettuate nell’ambito delle proprie attività istituzionali.
L’autorità può inoltre segnalare agli organi di indirizzo delle amministrazioni/enti/società interessate i casi di mancata o ritardata attestazione degli obblighi di trasparenza e altresì le ipotesi in cui la verifica condotta dall’Anac rilevi una discordanza tra quanto contenuto nelle attestazioni e quanto effettivamente pubblicato nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente».
All’attività di vigilanza potrà seguire un controllo documentale da parte della Guardia di Finanza – effettuato mediante estrazione di un campione casuale semplice che garantisca imparzialità e le stesse probabilità, per ogni soggetto, di entrare a far parte del campione – diretto a riscontrare l’esattezza e l’accuratezza dei dati attestati.
Fonte: Cantiereterzosettore.it