Di Daniele Erler – Sulle clausole da inserire negli statuti degli enti del Terzo settore (Ets) ci sono espresse indicazioni nel codice del Terzo settore (Cts), a cui si sono aggiunte nel tempo specifici indirizzi previsti dalla prassi ministeriale. In particolare, nella fase di verifica prevista per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale in fase di trasmigrazione sono emerse una serie di problematiche segnalate al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali da Forum Nazionale del Terzo settore e CSVnet.
Per discuterne insieme, è stata organizzata una riunione dedicata cui hanno partecipato le due rappresentanze nazionali, gli uffici regionali e provinciali del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) e lo stesso Ministero, in cui sono state adottate alcune posizioni e orientamenti in merito alle tematiche sottoposte. Quanto emerso in tale sede dovrà essere applicato dai rispettivi uffici regionali del Runts per garantire una prassi applicativa comune sul territorio nazionale, al fine di perseguire i fondamentali principi di unità ed omogeneità all’interno del Terzo settore.
Qui di seguito si riporta una sintesi delle considerazioni svolte dal Ministero, in particolare su alcuni importanti profili relativi agli statuti degli enti del Terzo settore, divisi per ambiti tematici, nell’intento di fornire un orientamento alle organizzazioni che stanno modificando (o che hanno già modificato) il loro statuto per adeguarlo alla nuova normativa.
1) Organi sociali
Cooptazione
Sull’istituto della cooptazione (che si ricorda è una modalità di sostituzione o integrazione dei componenti di un organo collegiale) è stato ribadito quanto contenuto nella nota direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021, e cioè che tale istituto è contrario al codice del Terzo settore il quale prevede, per gli enti di tipo associativo, il principio di elettività delle cariche sociali. Il soggetto cooptato non è considerato eletto, mentre il fatto che subentri il primo dei non eletti è ammesso poiché non è considerato cooptazione.
Se, quindi, in uno statuto di un’associazione del Terzo settore è presente la cooptazione, il competente ufficio del Runts sarà legittimato a rilevarlo e a chiedere all’ente la modifica.
Quorum costitutivo e deliberativo per la modifica dello statuto e lo scioglimento
Per quanto riguarda i quorum costitutivi e deliberativi per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’ente, se si tratta di associazioni dotate di personalità giuridica il riferimento è l’art. 21 del codice civile.
Per le associazioni non riconosciute il riferimento è l’art.36 del codice civile, da leggersi alla luce del principio di democraticità che caratterizza gli Ets. Pertanto, viene ripreso l’orientamento enunciato nella nota ministeriale n. 6214 del 9 luglio 2020, quello per cui occorre evitare che decisioni fondamentali per la vita associativa dell’ente vengano assunte da un numero molto ristretto di associati perché ciò sarebbe contrario al principio di democraticità.
Sulla base di tale assunto, è lasciata comunque all’autonomia dell’ente la possibilità di fissare un quorum costitutivo per le modifiche statutarie e lo scioglimento, il quale deve però differenziarsi da quello previsto per le assemblee ordinarie (nelle quali, in seconda convocazione, è normalmente libero).
L’ufficio del Runts può e deve rilevare la mancanza in statuto di un quorum costitutivo per deliberare le modifiche statutarie e lo scioglimento, ma non può imporre all’ente un determinato quorum; quest’ultimo dovrà essere fissato dall’ente avendo riguardo alla numerosità della sua base associativa ed eventualmente graduandolo a scalare nelle convocazioni successive alla prima. Ciò che in statuto non può essere previsto è quindi un quorum costitutivo inesistente (e quindi libero) per le decisioni relative alle modifiche statutarie e allo scioglimento, anche se esso fosse previsto in seconda convocazione o in convocazioni successive.
Nell’ipotesi in cui lo statuto non preveda nulla circa i quorum costitutivi e deliberativi per l’approvazione delle modifiche statutarie, l’ufficio nulla andrà a rilevare poiché si applicherà l’art. 21 del codice civile.
Presidente come organo sociale o carica associativa
Qui viene richiamata la nota ministeriale n. 7551 del 7 giugno 2021, con la quale è stato evidenziato come non bisogna soffermarsi sul fatto che il Presidente debba considerarsi organo sociale o carica associativa.
Ciò che rileva nella scelta è il principio di elettività (che è diretta conseguenza del principio di democraticità), che è rispettato sia in caso di elezione diretta da parte dell’assemblea che nel caso di elezione indiretta da parte dell’organo amministrativo, che lo individua fra i propri componenti precedentemente eletti dall’assemblea.
Sulla base di ciò, un eventuale rilievo da parte degli uffici del Runts per richiedere l’eliminazione del Presidente dal novero delle cariche sociali elencate in statuto non sarebbe legittimo.
Possibilità che il voto del Presidente valga doppio all’interno dell’organo di amministrazione
Il Ministero ha riconosciuto che la disposizione statutaria che riconosce il voto doppio al Presidente nel caso in cui si raggiunga la parità all’interno dell’organo amministrativo è legittima poiché non viola il principio di democraticità e garantisce la funzionalità dell’ente.
Organo di controllo denominato “Collegio dei revisori dei conti”
Nel caso in cui in uno statuto venga nominato “Collegio dei revisori dei conti” l’eventuale organo di controllo, a cui sono assegnate le funzioni di cui all’art. 30 del codice del Terzo settore, non può costituire motivo di rilievo da parte degli uffici del Runts. L’ufficio dovrà invece rilevare l’eventuale disposizione statutaria che assegna ad un tale organo anche la revisione legale dei conti (prevista dall’art. 31 del Cts), senza prevedere che tutti i componenti siano revisori legali dei conti.
Intervallo di tempo fra la prima e la seconda convocazione delle assemblee
Il codice civile prevede per i soggetti societari e per le assemblee di condominio un lasso di tempo che deve intercorrere fra la prima e la seconda convocazione dell’assemblea; secondo il Ministero tali soggetti non sono però assimilabili agli Ets.
In ragione di ciò, gli uffici del Runts non possono rilevare l’eventuale mancanza in statuto di un intervallo minimo (ad esempio le 24 ore) fra la prima e la seconda convocazione dell’assemblea.
2) Associati e volontari
Diritto di voto ai minori
Il Ministero ha qui ribadito come, sia in virtù dell’art. 24 del Cts (che prevede che ogni associato abbia diritto ad un voto) che a seguito della pronuncia della Cassazione del 2017 (ordinanza n. 23228 del 4 ottobre 2017), il diritto di voto degli associati minorenni debba essere esercitato tramite l’esercente la responsabilità genitoriale. Tale principio era stato ripreso nella nota ministeriale n. 1309 del 6 febbraio 2019.
Pertanto, la disposizione statutaria che disconosca espressamente il voto ai minorenni deve formare oggetto di rilievo da parte degli uffici del Runts; se invece lo statuto dispone in generale che tutti gli associati hanno diritto di voto, l’ufficio non può muovere alcun rilievo né richiedere chiarimenti.
Obbligo di assicurazione dei volontari
L’obbligo di assicurazione dei volontari discende direttamente dalla legge (art. 18 del Cts) e quindi la mancata previsione in statuto di tale obbligo non può costituire oggetto di rilievo da parte degli uffici del Runts. Se invece lo statuto contiene una previsione contrastante con quella dell’art. 18 del Cts, come ad esempio l’obbligo di assicurare solo i volontari associati, questa deve essere rilevata dall’ufficio per la contrarietà alla disposizione imperativa menzionata, che impone all’Ets di assicurare tutti i volontari, non solo quelli associati.
3) Libri sociali
Elencazione dei libri sociali
Anche l’art. 15 del codice del Terzo settore (che indica quali sono i libri sociali obbligatori) è una norma imperativa e quindi inderogabile. Il fatto che lo statuto non elenchi i libri sociali non potrà quindi costituire motivo di rilievo da parte dell’ufficio competente del Runts.
Modalità di accesso ai libri sociali
Sempre l’art. 15 del Cts prevede che gli associati possono esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall’atto costitutivo o dallo statuto.
L’eventuale mancanza in statuto di tali modalità di accesso non può comunque costituire, secondo il Ministero, motivo di rilievo nei confronti dell’ente: tale mancanza avrà come conseguenza un accesso libero a tali documenti.
Anche nel caso di previsione statutaria che fa rinvio totale ad un regolamento interno, l’ufficio del Runts non potrà rilevare nulla e quindi l’iscrizione al Runts da parte dell’ente non potrà essere negata. Il Ministero però evidenzia l’opportunità in un caso simile di dare quantomeno pubblicità al regolamento, al fine di mettere l’associato in condizione di conoscere le ulteriori disposizioni che disciplinano la vita dell’associazione.
4) Oggetto sociale
Riprendendo quanto affermato con la nota n. 3650 del 12 aprile 2019, il Ministero ribadisce come l’oggetto sociale di un ente del Terzo settore rappresenti uno degli elementi identificativi dello stesso e quindi non possa essere indeterminato o indeterminabile, e ciò anche al fine di tutelare l’affidamento che i terzi fanno sulla fondatezza e veridicità delle informazioni caricate nel Runts. Un oggetto sociale indeterminabile impedirebbe infatti l’identificazione all’esterno dell’ente nei confronti dei terzi, degli associati e della pubblica amministrazione.
Ciò significa che qualora in uno statuto siano state inserite tutte (o quasi tutte) le 26 attività di interesse generale previste dall’art. 5 del Cts, sia in via diretta ed immediata che come clausola finale, gli uffici del Runts dovranno richiedere agli enti chiarimenti e delucidazioni.
La possibilità di adeguare lo statuto in assemblea ordinaria per gli enti in “trasmigrazione”
Il Ministero ha infine ricordato come, nel caso di richiesta di modifica statutaria da parte degli uffici del Runts per ottemperare a norme imperative, le Odv e le Aps in “trasmigrazione” (nonché le Onlus) possono deliberare con le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria. In base a quello che è l’attuale dettato dell’art. 101, c. 2 del codice del Terzo settore, tale facoltà può essere utilizzata fino al 31 dicembre 2022
Per un ulteriore approfondimento si rinvia all’articolo “Registro unico nazionale del Terzo settore, entro il 5 novembre le verifiche sulle trasmigrazioni”.
Fonte Cantiereterzosettore.it