Di Chiara Meoli – Cantiere Terzo Settore – Arrivano importanti novità per il servizio civile universale. A introdurle è la legge 21 giugno 2023, n. 74 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.143 del 21 giugno 2023) che ha convertito in legge il dl. n. 44/2023 (cosiddetto dl Pa), in cui sono contenute diverse misure sul rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.
È previsto, infatti, in favore degli operatori volontari che hanno concluso senza demerito il servizio civile universale, una riserva di posti pari al 15 per cento nelle assunzioni di personale non dirigenziale presso le Pubbliche amministrazioni, nonché presso le aziende speciali e le istituzioni strumentali all’attività degli enti locali (art. 1, comma 9-bis – introdotto nel corso dell’esame alla Camera dei deputati).
La riserva, da prevedere nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 d.lgs. 165/2001 e dalle aziende speciali e istituzioni strumentali all’attività degli enti locali, fa comunque salve:
- le quote di riserva previste dalla l. n. 68/1999 in favore dei soggetti aventi titolo all’assunzione in quanto rientranti nelle categorie protette definite ai sensi della medesima l. n. 68;
- le quote di riserva previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini che non possono complessivamente superare la metà dei posti banditi nei concorsi per l’ammissione alle carriere direttive e di concetto;
- la riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno nell’ambito delle procedure comparative finalizzate alle progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse.
Si dispone, infine, che, se la riserva non può operare integralmente o parzialmente perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con la riserva relativa ai successivi concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione, azienda o istituzione ovvero è utilizzata nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.
Tra le disposizioni generali della legge, inoltre, è prevista l’esclusione, dal perimetro dei piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale sui quali la Corte dei conti svolge il controllo concomitante, di quelli previsti o finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (Pnic) (comma 12-quinquies dell’articolo 1 lettera b), introdotto nel corso dell’esame alla Camera dei deputati). Per questi ultimi, rimane pertanto in vigore l’ordinario controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, in relazione al quale la Corte dei conti verifica la legittimità e la regolarità delle gestioni, il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione, nonché la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, mediante una valutazione comparativa di costi, modi e tempi di svolgimento dell’azione amministrativa.