Semplificazioni al Codice del Terzo settore: aggiornamento dal Forum Nazione del Terzo Settore

Pubblichiamo la comunicazione di Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore, per aggiornare sugli emendamenti approvati dalla Camera nell’ambito del percorso parlamentare in atto sul Codice del Terzo Settore

Gentili

Da tempo, in alcuni casi sin dal 2018 in sede di correttivo al D. Lgs. 117/17, il Forum si è adoperato per apportare semplificazioni al Codice Terzo Settore, con particolare attenzione alle esigenze degli enti più piccoli. Le nostre attenzioni e proposte sono state portate alla attenzione di tutti i decisori nonché anche del Consiglio Nazionale Terzo Settore, da questi poi fatte proprie.

Nell’aggiornarvi sul percorso parlamentare del AC 1532 ter  sono lieta di informarvi che in sede di dibattito in Aula della Camera ieri è stato approvato un emendamento all’art 13 del CTS che prevede una semplificazione per gli enti piccoli e piccolissimi, infatti:

  • -viene aumentato da 220.000 a 300.000 euro il limite sotto il quale gli enti possono redigere il rendinconto per cassa in luogo del bilancio di competenza;
  • inoltre per gli enti con di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000,00 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e uscite in via aggregata.;
  • infine, è data facoltà agli “ETS-imprese”, che svolgono attività in via esclusiva o principale “in forma d’impresa” e/o “con modalità commerciali”, che non rivestono la qualifica di impresa sociale, anche di diritto (cfr. cooperative sociali), di redigere il bilancio d’esercizio secondo gli schemi e il contenuto previsti per il bilancio “ordinario” degli ETS “non imprese”. Ciò consente di predisporre una informativa più adeguata alla specificità dell’ETS

Esso si aggiunge ad altri emendamenti che prevedono semplificazioni che erano già stati approvati nei lavori in Commissione parlamentare:

  • è previsto per gli ETS anche iscritti al Registro nazionale delle ASDè fatta salva l’applicazione della disciplina delle sponsorizzazioni a condizione che i proventi siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche (art 6 CTS)
  • per le imprese sociali costituite in forma di associazione o fondazione, l’iscrizione al Runts è efficace anche ai fini dell’acquisto della personalità giuridica (art 11 CTS)
  • sono aumentati i requisiti sotto i quali non vi obbligo dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti. (art 30 CTS)
  • per le APS il rapporto tra lavoratori e associati e aumentato dal 5% al 20% (art 36 CTS)
  • è prevista la possibilità di operare sul Runts a delegati (art 47 CTS)
  • il deposito del bilancio o rendiconto al Runs andrà fatto 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (e non più entro il 30 giugno di ogni ano); per gli enti che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale il deposito presso il registro delle imprese dovrà avvenire entro 60 giorni dall’approvazione»; (art 48 CTS)
  • è prevista la esclusione degli effetti devolutivi del patrimonio in capo alle Onlus che non possono iscriversi al Runts (Art 101 CTS)
  • è stato chiarito che le imprese sociali debbono versare “il” 3% ( e non “una quota sino al”) ai fondi mutualistici (art 16 D. Lgs. 112/17)

Il percorso non è ancora terminato: vi è infatti ancora il passaggio del Disegno di Legge al Senato. Sarà nostra cura presidiare tale passaggio e tenervi debitamente informati.

La Portavoce
Vanessa Pallucchi