di Daniele Erler – Cantiere Terzo Settore – Nel 2021 gli enti del Terzo settore (Ets) si sono visti erogare sul proprio conto corrente le somme relative all’annualità finanziaria 2020: quelli che hanno ricevuto meno di 500.000 euro devono procedere alla rendicontazione entro questo mese.
Per maggiori indicazioni, consulta il vademecum “5 per mille istruzioni per l’uso“.
I termini per la rendicontazione del 5 per mille 2020
Il decreto direttoriale n. 488 del 22 settembre 2021 ha delineato le “Linee guida per la rendicontazione del contributo del cinque per mille destinato agli enti del Terzo settore”, disponendo anche il nuovo modello di rendiconto del contributo. Le disposizioni del decreto (e, di conseguenza, i due modelli menzionati) costituiscono il riferimento fondamentale per la rendicontazione del 5 per mille per gli enti del Terzo settore proprio a partire dall’annualità 2020.
È importante riepilogare i termini per la redazione del rendiconto e della relazione illustrativa del 5 per mille 2020, così come di quelli per l’eventuale invio all’amministrazione competente e della pubblicazione sul sito internet dell’ente.
Entro un anno dalla ricezione delle somme l’ente deve redigere il rendiconto e la relazione illustrativa utilizzando i modelli di riferimento; entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la redazione, il rendiconto e la relazione devono essere trasmessi all’amministrazione competente (che per gli Ets è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali); entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’invio tali documenti devono essere pubblicati sul sito internet dell’ente, il quale deve, entro i successivi 7 giorni, comunicare l’avvenuta pubblicazione all’amministrazione erogatrice.
Si ricorda che, mentre la redazione del rendiconto e della relazione illustrativa è obbligatoria per tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla somma ricevuta (essi hanno l’obbligo di conservare presso la propria sede il rendiconto e la relazione, unitamente ai giustificativi di spesa, per 10 anni decorrenti dalla data di redazione del rendiconto), l’invio degli stessi all’amministrazione competente riguarda solamente gli enti che hanno percepito un contributo pari o superiore a 20.000 euro. Allo stesso modo, le linee guida hanno precisato che l’obbligo di pubblicazione di rendiconto e relazione sul sito web dell’ente non riguarda la generalità dei beneficiari, ma solo quelli che hanno percepito un contributo di importo pari o superiore a 20.000 euro.
Nella tabella che segue sono riepilogati i termini ordinari appena menzionati per gli Ets che hanno ricevuto un contributo inferiore a 500.000 euro, distinguendo tra quelli che hanno ricevuto le somme in data 29 ottobre 2021 e quelli che le hanno ricevute in data 7 dicembre 2021.
Si ricorda che, sulla base del dpcm del 23 luglio 2020, non sono erogate le somme d’importo complessivo inferiore a 100 euro.
La possibilità di accantonare le somme ricevute
È ancora prevista la possibilità di accantonare le somme ricevute, utilizzando anche qui l’apposito modello presente sul sito del Ministero.
La voce 5 del modello di rendiconto prevede infatti la possibilità, in presenza di progetti pluriennali, di durata massima triennale e a fronte di una preventiva ed apposita deliberazione dell’organo statutariamente competente, di accantonare temporaneamente l’intero contributo ricevuto o una parte di esso, rinviandone l’utilizzo fino a massimo 36 mesi dalla data di accredito dello stesso.
Una volta impiegate le somme accantonate, gli enti, a completamento del rendiconto principale, dovranno redigere e trasmettere (sempre entro 36 mesi dalla data di percezione) il modello di rendiconto dell’accantonamento, allegando allo stesso una relazione descrittiva che illustri le spese sostenute.
Nella tabella sottostante sono invece riepilogati i termini per la rendicontazione dell’eventuale accantonamento del 5 per mille 2020, sempre in relazione agli Ets che hanno ricevuto una somma inferiore a 500.000 euro.
La comunicazione dei dati necessari per il pagamento delle somme del 5 per mille 2020
Si ricorda infine che gli enti beneficiari del 5 per mille 2020 devono comunicare, entro il 30 settembre 2023 (così come riportato nella sezione dedicata del sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali), all’amministrazione di riferimento i dati necessari per il pagamento delle somme, pena la perdita del diritto a percepire il contributo per l’esercizio 2020 (art. 14, commi 1 e 3 del dpcm 23 luglio 2020).
Tale comunicazione non deve ovviamente essere effettuata dagli enti che hanno già in passato comunicato tali dati: essi non sono quindi tenuti a comunicarli nuovamente all’amministrazione erogatrice delle somme.
L’adempimento in parola spetta invece agli enti che non hanno ancora comunicato i dati per il pagamento, così come a quegli enti che avessero in precedenza comunicato tali dati e il cui codice Iban è poi cambiato.
Nonostante il termine scada per legge il 30 settembre 2023, il consiglio per gli enti beneficiari che ancora non l’hanno fatto è quello di comunicare al più presto i dati per il pagamento, senza i quali l’amministrazione competente non può evidentemente erogare le somme a cui essi hanno diritto.
Gli enti del Terzo settore già iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) possono comunicare tali dati direttamente tramite la piattaforma del registro unico, inserendo il codice Iban nell’apposita sezione; le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale ancora in “trasmigrazione”, così come le Onlus iscritte all’Anagrafe unica, comunicheranno invece tali dati direttamente all’Agenzia delle entrate (alla Direzione competente per il territorio in cui l’ente ha sede legale), utilizzando l’apposito modello. Si consiglia di inviare il modello tramite raccomandata A/R (allegando un documento d’identità del presidente).
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