Registro unico Terzo settore, novità per iscrizioni, trasmigrazioni e trust

In una circolare, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali chiarisce alcuni aspetti, tra cui l’accesso per gli enti neo costituiti, quelli già esistenti, la personalità giuridica, il passaggio per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale

Rilanciamo il dettagliato articolo di Daniele Erler da cantiereterzosettore.it – https://www.cantiereterzosettore.it/registro-unico-terzo-settore-novita-per-iscrizioni-trasmigrazioni-e-trust/

Arrivano nuovi chiarimenti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sul procedimento di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) per gli enti neo costituiti e per quelli già esistenti, così come in merito alla “trasmigrazione” delle organizzazioni di volontariato (Odv) e delle associazioni di promozione sociale (Aps). Le indicazioni contenute nella circolare n. 9 del 21 aprile 2022inoltre, prende in considerazione anche il caso dei trust e la possibilità per essi di diventare o meno enti del Terzo settore (Ets).

Il documento è stato emesso a seguito delle richieste pervenute al Ministero in merito a tali tematiche da alcune pubbliche amministrazioni oltre cha da enti di rappresentanza, ed ha l’obiettivo di fornire alcune indicazioni per garantire una prassi applicativa comune a tutti gli uffici coinvolti, al fine di perseguire i fondamentali principi di unità ed omogeneità all’interno del Terzo settore.

Ecco un’analisi degli aspetti più salienti della circolare ministeriale.

L’ISCRIZIONE AL RUNTS DEGLI ENTI NEO COSTITUITI E DI QUELLI GIÀ ESISTENTI

Nei primi due paragrafi della circolare vengono analizzate in generale le caratteristiche dell’attività istruttoria nel procedimento di iscrizione al Runts, concentrandosi in particolare sul peculiare ruolo svolto dal notaio nel procedimento di acquisto della personalità giuridica; vengono poi fornite delle coordinate importanti riguardo l’iscrizione al registro unico degli enti esistenti e già in possesso della personalità giuridica.

IL RUOLO E I POTERI DEL NOTAIO DELL’ACQUISIZIONE DELLA PERSONLITÀ GIURIDICA

Con riferimento all’art. 22 del codice del Terzo settore (d’ora in avanti “codice” o “Cts”), il quale disciplina il procedimento per l’acquisto della personalità giuridica da parte degli enti del Terzo settore, la circolare elenca le seguenti ipotesi possibili, contemplate dal codice e dal decreto ministeriale n. 106 del 2020:

  1. enti di nuova costituzione che con l’iscrizione al Runts, oltre alla qualifica di Ets, intendono acquisire anche la personalità giuridica di diritto privato;
  2. enti già dotati di personalità giuridica che intendono acquisire la qualifica di Ets;
  3. enti già iscritti al Runts, privi della personalità giuridica, che intendono acquisirla o associazioni non iscritte al Runts e non riconosciute, che intendono, oltre alla qualifica di Ets, acquisire, quale ulteriore effetto, la personalità giuridica.

In tali casi la domanda di iscrizione compete al notaio, il quale deve verificare anzitutto che l’atto costitutivo e lo statuto siano conformi alle disposizioni applicabili in generale agli Ets oltre che, eventualmente, a quelle applicabili alla particolare qualifica che l’ente intende conseguire (ad esempio quella di Odv, Aps, ente filantropico, ecc.). La circolare specifica, infatti, che la selezione della sezione del Runts in cui iscrivere l’ente non rappresenta un’operazione meccanica ma costituisce l’esito di un’attenta verifica che il notaio deve effettuare per verificare l’effettiva corrispondenza delle caratteristiche complessive dell’ente rispetto alle previsioni normative previste per gli enti del Terzo settore: di tale operazione il notaio risponde personalmente.

Al notaio compete anche il controllo in merito alla sussistenza del patrimonio minimo previsto dal codice (che è di 15.000 euro per le associazioni e di 30.000 euro per le fondazioni): deve essere considerato il patrimonio nella sua interezza, comprensivo di tutte le sue componenti ed inclusa quindi la parte eccedente la soglia minima legislativamente fissata.

I poteri assegnati dalla legge al notaio nelle fattispecie elencate in precedenza portano ad una conseguente diminuzione di quelli in capo all’ufficio del Runts.

La circolare ricorda, infatti, che nelle domande di iscrizione presentate ai sensi dell’art. 47 del codice l’ufficio competente del Runts è chiamato ad accertare non solo la regolarità formale dell’istanza ma anche le legittimità della stessa, e quindi a verificare la sussistenza delle condizioni normative per l’iscrizione dell’ente nella sezione prescelta. Il Ministero qui precisa che tale verifica non può comunque assumere i caratteri della discrezionalità ma deve mantenersi all’interno dei limiti tracciati dal codice, e viene menzionata nello specifico la circolare n. 20 del 27 dicembre 2018 come parametro di riferimento per l’individuazione dei contenuti statutari minimi conformi o comunque non contrari alle norme imperative del Cts.

Nei procedimenti di iscrizione previsti dall’art. 22 del codice (così come nel caso di modifiche allo statuto di un ente già iscritto) la verifica sui profili di legittimità compete invece, come detto, al notaio e l’ufficio del Runts deve limitarsi al controllo della regolarità formale dell’istanza, accertando la presenza di tutte le informazioni e atti previsti dal decreto ministeriale n. 106 del 2020.

Il Ministero ipotizza però alcuni casi estremi di irregolarità alla presenza dei quali l’ufficio del Runts mantiene il potere di rifiutare l’iscrizione dell’ente anche se l’istanza è stata inoltrata dal notaio (art. 22). Fra essi viene menzionata l’assenza di uno degli elementi essenziali che caratterizzano gli Ets (ad esempio la natura privata e non societaria, l’indicazione delle finalità o dell’oggetto sociale, il riconoscimento agli effetti civili di un ente religioso, la configurabilità quale “ente”) oppure il caso di iscrizione di un’impresa sociale o di una cooperativa sociale, la cui iscrizione nella sezione d) del registro unico non compete agli uffici del Runts bensì alle camere di commercio. La questione che si potrebbe sollevare è se i casi elencati dalla circolare abbiano carattere tassativo o siano meramente esemplificativi dei “casi estremi di irregolarità”, lasciando però in quest’ultima ipotesi spazio ad una discrezionalità dei singoli uffici che potrebbe creare una disparità di trattamento per gli enti nell’accesso al Runts, con una conseguente menomazione dei principi di unità ed omogeneità nell’applicazione della normativa.

Il Ministero ritiene che l’ufficio del Runts mantenga invece la piena competenza istruttoria in merito alla verifica dei requisiti nel caso in cui l’esame del notaio abbia dato esito negativo e la domanda sia presentata da parte dei fondatori, degli amministratori o, in mancanza, anche da ciascun associato (art. 22, c. 3 del Cts). In tale fattispecie, la comunicazione effettuata dal notaio deve essere motivata e allegata alla richiesta di iscrizione; la mancata emanazione di un provvedimento di qualsiasi tipo da parte dell’ufficio competente nei termini previsti equivale ad un rigetto.

L’ISCRIZIONE AL RUNTS DEGLI ENTI GIÀ COSTITUITI ED IN POSSESSO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

La circolare passa poi ad analizzare la situazione relativa all’iscrizione al Runts degli enti già dotati di personalità giuridica: l’art. 22, c. 1-bis del codice prevede la sospensione dell’efficacia dell’iscrizione nei registri delle persone giuridiche di provenienza per tutto il periodo in cui l’ente mantiene l’iscrizione al registro unico, con la conseguente inapplicabilità delle disposizioni del Dpr 361 del 2000.

Il Ministero afferma che l’iscrizione al Runts in tale fattispecie non determina in realtà l’acquisto di una nuova o diversa personalità giuridica rispetto a quella già riconosciuta ai sensi del Dpr 361 del 2000; allo stesso modo, in caso di eventuale cancellazione dell’ente dal registro unico, l’ente non andrà a “riacquistare” la personalità giuridica precedente. La personalità giuridica in sostanza è una, quello che cambia è l’iscrizione dell’ente al Runts oppure nei registri gestiti dalle Regioni o prefetture e, di conseguenza, l’attivazione dei poteri di controllo in capo ai competenti uffici.

Anche in tal caso il notaio è chiamato a verificare la sussistenza del patrimonio minimo: quest’ultimo, infatti, se era stato ritenuto adeguato allo scopo sociale all’epoca del conseguimento della personalità giuridica secondo il dpr 361 del 2000, potrebbe essere diminuito nel corso del tempo e quindi occorre controllarne, al momento dell’iscrizione al Runts, l’effettiva consistenza e rispondenza alla soglia minima fissata per legge (che si ricorda essere di 15.000 euro per le associazioni e di 30.000 euro per le fondazioni).

La circolare dispone che la verifica del patrimonio minimo debba essere effettuata sulla base di apposita documentazione contabile, dalla quale risulti che non vi sono debiti o passività tali da ridurre la consistenza patrimoniale, e che debba avere data certa non anteriore a 120 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione al Runts.

In relazione ai documenti contabili-patrimoniali dai quali deve risultare l’effettivo valore del patrimonio, il documento ministeriale specifica che può trattarsi:

  • di una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell’apposito registro;
  • in alternativa, nel caso in cui l’ente si avvalga di un revisore legale esterno o quale componente dell’organo di controllo, la relazione giurata può essere sostituita dalla situazione patrimoniale, aggiornata a non più di 120 giorni antecedenti la presentazione dell’istanza (ultimo bilancio di esercizio approvato o bilancio infrannuale redatto con i medesimi criteri del bilancio di esercizio), completa della relazione dell’organo di controllo o del revisore che ne attesta la corretta compilazione.

Tali documenti devono essere allegati all’atto pubblico prodotto dal notaio ed essere depositati, unitamente all’istanza, presso il competente ufficio del Runts.

PROFILI RELATIVI ALLA “TRASMIGRAZIONE” DI ODV E APS

La circolare tratta poi alcune questioni relative alla “trasmigrazione” delle Odv e delle Aps, con l’obiettivo anche qui di giungere ad una prassi applicativa comune su tutto il territorio nazionale.

IL PROCEDIMENTO DI VERIFICA POST-TRASMIGRAZIONE E LA POSSIBILITÀ PER GLI ENTI DI COMUNICARE CON GLI UFFICI DEL RUNTS

A differenza del procedimento di iscrizione al Runts, quello relativo alla verifica delle Odv e delle Aps coinvolte nel processo di “trasmigrazione” è avviato d’ufficio e non su istanza di parte. Anche in tal caso l’ufficio dovrà controllare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione e la conformità delle clausole statutarie alle norme imperative del Cts (viene menzionata nuovamente come riferimento la circolare n. 20 del 27 dicembre 2018).

Il procedimento di verifica ha una durata di 180 giorni, che decorrono dal 22 febbraio 2022, i quali possono però “dilatarsi” per effetto di eventuali richieste di integrazioni o chiarimenti da parte dell’ufficio competente, disciplinate in dettaglio dall’art. 31 del decreto ministeriale n. 106 del 2020. L’inutile decorso del termine dei 180 giorni senza che l’ufficio abbia adottato un provvedimento espresso comporta l’iscrizione dell’ente al registro unico, nella sezione delle Odv o delle Aps (silenzio-assenso).

Il decreto ministeriale n. 106 del 2020 prevede nella menzionata fase di verifica un’interazione tra l’ufficio competente del Runts e l’ente coinvolto nella “trasmigrazione”: secondo il Ministero tale interazione deve essere letta con specifico riguardo ai principi e alle disposizioni di cui alla legge 241 del 1990.

Una delle conseguenze di una simile impostazione è che può essere direttamente l’ente ad attivare il dialogo con l’ufficio del Runts, ad esempio presentando memorie o documenti senza attendere la richiesta di quest’ultimo: tra tali documenti potrebbe rientrare anche lo statuto modificato ai fini dell’iscrizione in una sezione diversa da quella di provenienza. Allo stesso modo, possono essere comunicate le variazioni intervenute nel corso della “trasmigrazione” (relative, ad esempio, al cambio di rappresentante legale o alla modifica della sede legale), le quali devono poter essere conosciute dall’ufficio competente.

Il Ministero specifica a tale riguardo che per le Odv e le Aps in “trasmigrazione” le interlocuzioni con gli uffici del Runts non avvengono tramite la piattaforma telematica ma esclusivamente “extra-sistema”, attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) che ogni ufficio deve rendere disponibile (per visionare tali indirizzi si rinvia all’articolo “Registro unico nazionale Terzo settore, tutti i riferimenti degli uffici regionali e provinciali”).

Si ribadisce quindi l’esigenza di dotarsi di un indirizzo Pec ad uso diretto ed esclusivo dell’ente, anche se la circolare ammette in via eccezionale la possibilità di utilizzare provvisoriamente un indirizzo Pec non dell’ente (ad esempio quello in uso al legale rappresentante). Nel momento del perfezionamento dell’iscrizione al Runts l’ente “trasmigrato” deve comunque possedere un proprio indirizzo Pec, il quale dovrà essere inserito tra le informazioni richieste dalla piattaforma.

La circolare prende in esame anche il caso degli enti coinvolti nel processo di “trasmigrazione”, privi di personalità giuridica ma che intendono ottenerla ai sensi dell’art. 22 del codicelo possono fare, a partire dal 22 febbraio 2022, attivando loro stessi il dialogo con l’ufficio del Runts.

Il procedimento in questione è sempre quello di verifica previsto dall’art. 54 del Cts, caratterizzato quindi dalle relative modalità e tempistiche: il notaio presenterà quindi la relativa documentazione non tramite il sistema informatico ma al di fuori di esso, utilizzando l’indirizzo Pec dell’ufficio competente.

LE MODIFICHE STATUTARIE DEGLI ENTI IN “TRASMIGRAZIONE” IN POSSESSO DELLA PERSONLITÀ GIURIDICA

Un’altra questione importante e delicata affrontata dalla circolare ministeriale è quella relativa alle modifiche statutarie delle Odv e Aps in “trasmigrazione” in possesso della personalità giuridica, al fine di stabilire quali siano in tali casi i poteri istruttori in capo al competente ufficio del Runts.

Il criterio che il Ministero individua per risolvere la questione è quello del momento in cui è stata effettuata la modifica statutaria in relazione alla data di operatività del Runts, avvenuta il 23 novembre 2021: è infatti solo a partire da tale data che l’art. 22 del Cts è entrato effettivamente in vigore, secondo quanto già stabilito nella nota n. 12604 del 29 dicembre 2017.

La circolare delinea quindi due ipotesi:

  • se la modifica statutaria è stata compiuta a partire dal 24 novembre 2021 trova applicazione l’art. 22 del Cts, e quindi il controllo di legittimità compete al notaio e l’ufficio del Runts si limita a verificare la regolarità formale della documentazione;
  • se la modifica statutaria è stata compiuta prima del 24 novembre 2021 il notaio non aveva ancora i poteri di controllo e verifica previsti dall’art. 22 del codice e le modifiche in questione dovevano essere trasmesse all’ufficio competente alla gestione del registro delle persone giuridiche ex dpr 361 del 2000 (quindi quello della Regione o della prefettura).

In questa seconda ipotesi si possono poi configurare diverse situazioni in concreto:

  1. se l’ufficio delle persone giuridiche non si è ancora pronunciato sulle modifiche statutarie oppure non le ha approvate, le stesse possono (e devono) essere ripresentate all’ufficio del Runts: poiché il notaio è stato incaricato dall’ente di integrare la documentazione in una data successiva al 23 novembre 2021, trova piena applicazione l’art. 22 del Cts e quindi il controllo di legittimità compete al notaio e all’ufficio Runts spetta solo il controllo sulla regolarità formale della documentazione;
  2. se l’ufficio delle persone giuridiche ha invece approvato le modifiche statutarie, in tal caso rimane fermo il sindacato di legittimità da parte degli uffici del Runts: ciò poiché il ruolo e i poteri del notaio ai sensi del dpr 361 del 2000 sono diversi da quelli previsti dall’art. 22 del Cts. Anche in tal caso rimane comunque ferma la necessità di acquisire l’attestazione notarile circa la sussistenza del patrimonio minimo.

IL COMPLETAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRESENTI NEL RUNTS E RELATIVE AGLI ENTI COINVOLTI NELLA “TRASMIGRAZIONE”

La circolare ministeriale conferma come all’interno della piattaforma del Runts a ciascun codice fiscale corrisponde un’unica posizione iscritta: tale precisazione si è resa necessaria perché nei registri delle Odv e delle Aps sono state iscritte, nel corso del tempo, articolazioni territoriali non autonome e che fanno riferimento ad un unico codice fiscale.

Il Ministero ribadisce come tali realtà, essendo prive di un loro codice fiscale (e quindi di distinta ed autonoma soggettività giuridica), non potranno essere iscritte al Runts; l’unico ente a poter essere iscritto sarà quindi quello di cui esse fanno parte, dotato di autonomo codice fiscale e di una propria sede legale.

Vengono poi specificate le informazioni minime di cui gli uffici Runts dovranno controllare la presenza sulla piattaforma al momento dell’iscrizione delle Odv e delle Aps oggi soggette alla “trasmigrazione”. Si tratta nello specifico delle seguenti informazioni:

  • denominazione e codice fiscale dell’ente;
  • sezione del Runts in cui l’ente è iscritto;
  • indirizzo della sede legale;
  • forma giuridica;
  • Pec;
  • cognome, nome, codice fiscale e carica del legale rappresentante;
  • decorrenza della qualifica nel registro di provenienza e indicazione dello stesso (Odv, Aps);
  • eventuale possesso della personalità giuridica, comprese le informazioni sulla decorrenza e sul registro di iscrizione (se disponibili);
  • eventuale adesione/affiliazione ad altri enti (anche se non qualificati al momento come reti associative o reti associative temporanee);
  • atto costitutivo e statuto (in alternativa all’atto costitutivo, l’eventuale dichiarazione di insussistenza/irrecuperabilità dello stesso).

Gli enti, entro 90 giorni dall’iscrizione al Runts, dovranno poi inserire ulteriori informazioni al fine di assicurare la piena conoscibilità e trasparenza del loro assetto sociale anche in vista dell’apertura del registro unico alla libera consultazione da parte dei cittadini. La circolare menziona nello specifico:

  • le eventuali sedi secondarie;
  • il completamento dei dati sui titolari di cariche sociali (amministratori ed eventuali componenti dell’organo di controllo) e dei relativi poteri: ciò consentirà a tali soggetti di accedere alla piattaforma ed effettuare, per conto dell’ente, il deposito degli atti o l’aggiornamento delle informazioni;
  • l’intenzione di accedere al 5 per mille;
  • l’aggiornamento dell’elenco degli enti aderenti;
  • l’inserimento dell’affiliazione ad un ente, anche se questo non sia ancora qualificabile come rete associativa;
  • il bilancio 2021 (ciò permetterà agli uffici di individuare gli enti a cui richiedere anche il bilancio 2020, al fine di verificare l’eventuale sussistenza delle condizioni di cui all’art. 31, c. 1 del Cts e quindi di acquisire la relativa informazione antimafia).

TRUST E TERZO SETTORE

Altro punto importante trattato dalla circolare riguarda il tema dell’accesso al Runts per l’istituto del trust.

La legge 296 del 2006 ha attribuito al trust la soggettività tributaria (art.1, c. 74); come conseguenza, l’Agenzia delle entrate, con circolare n. 38/E del 1° agosto 2011, ha ammesso la possibilità di iscrivere il trust all’Anagrafe unica delle Onlus e di permettere quindi ad esso di acquisire la relativa qualifica.

Ad una conclusione diversa arriva invece il Ministero: dato che il consolidato orientamento giurisprudenziale definisce il trust non come un soggetto giuridico ma come un insieme di beni e rapporti con effetto di segregazione patrimoniale, ciò porta a non poter considerare il trust come “ente”.

La non configurabilità come “ente” preclude al trust l’ingresso nel Terzo settore, e ciò poiché l’art. 4, c. 1 del Cts ricomprende nella definizione di Ets generico “gli altri enti di carattere privato diversi dalle società”.

La criticità di tale impostazione è data dal fatto che anche ai trust ad oggi in possesso della qualifica di Onlus sembra debbano applicarsi gli articoli 101, c. 8 del Cts e 34, c. 14 del decreto ministeriale n. 106 del 2020, i quali prevedono l’obbligo di devoluzione del patrimonio a carico delle Onlus che non si iscrivano al Runts entro il 31 marzo del periodo d’imposta successivo all’autorizzazione europea sulla nuova parte fiscale. Se ciò dovesse essere confermato significherebbe privare di tutto o di una parte cospicua del patrimonio tali soggetti che, come è noto, perseguono rilevanti finalità sociali e solidaristiche.

Una possibile alternativa per evitare la devoluzione del patrimonio potrebbe essere quella che il trust si trasformi, entro la data del 31 marzo del periodo d’imposta successivo all’autorizzazione europea, in associazione o fondazione del Terzo settore, iscrivendosi quindi al registro unico.