Milleproroghe, passa Iva al 2025 e più tempo per le assemblee da remoto

La conversione della legge n. 18 del 23 febbraio 2024 prevede due novità per le organizzazioni non profit: la conferma del passaggio al regime di esclusione Iva dal prossimo gennaio e la possibilità di utilizzare fino al 30 aprile le modalità telematiche anche per gli enti che non lo prevedono nello statuto

Di Chiara Meoli – Il cosiddetto decreto “Milleproroghe” è diventato legge. È stato infatti convertito con la legge 23 febbraio 2024, n. 18 il dl n. 215/2023 “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” che reca importanti proroghe normative.

Tra di esse, per quanto di interesse per il Terzo settore e il non profit in generale si segnalano due provvedimenti.

Regime Iva, confermato il passaggio all’esenzione dal 2025

Viene prorogata al 1° gennaio 2025 l’entrata in vigore delle disposizioni di modifica del regime Iva (da “esclusa” a “esente”) per gli enti non commerciali recate dall’art. 5, commi da 5-quater a 15-sexies dl n. 146/2021. La modifica è introdotta con l’art. 3, comma 12-sexies.

Viene così superata la scadenza del 1° luglio 2024 che, in ragione di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione Ue dal 2010, prevede che siano attratte nel nuovo regime di esenzione Iva tutte le prestazioni di servizi e cessioni di beni resi a fronte di corrispettivi specifici nei confronti di soci, associati o partecipanti.

Tale nuovo regime, cadendo a metà del periodo di imposta (1° luglio 2024), avrebbe certamente penalizzato le realtà associative più piccole alle prese con i maggiori oneri e adempimenti da essa derivanti.

Assemblee da remoto fino al 30 aprile 2024

Fino al 30 aprile 2024 sarà possibile usufruire delle disposizioni in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti non commerciali introdotte dal dl. n. 18/2020 (art. 3, comma 12-duodecies).

In particolare, fino a tale data, nella convocazione delle assemblee si potrà prevedere lo svolgimento delle stesse anche a distanza attraverso modalità telematiche, anche quando tale possibilità non è contemplata dallo statuto.

Tale previsione – contenuta nell’art. 106 dl n. 18/2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”) – è stata più volte prorogata, l’ultima volta fino al 31 luglio 2023.

Con il dl n. 125/2023 convertito in legge n. 18/2024 tale possibilità è stata ulteriormente prorogata fino al 30 aprile 2024.

Fonte: Cantiereterzosettore.it