l Milleproroghe approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso dicembre chiarisce le modalità con cui accedono al 5 per mille le ONLUS, le ODV e le APS in fase di “trasmigrazione” al nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Inoltre, è stato prorogato al 31 luglio 2022 il termine entro cui è possibile svolgere le assemblee a distanza, anche qualora non sia previsto dallo statuto.
Il Milleproroghe è un decreto legge volto a risolvere disposizioni urgenti entro la fine dell’anno in corso, ad esempio posticipando l’entrata in vigore di disposizioni normative o prorogando l’efficacia di leggi in scadenza, porta con sé alcune importanti novità. Quello del 2022, il dl 228/2021, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309/2021. All’art. 9 sono state introdotte alcune disposizioni riguardanti il Terzo Settore.
5 Per Mille
Le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS), coinvolte nel processo di trasmigrazione al RUNTS, che non si siano già regolarmente accreditate al 5 Per Mille nell’esercizio 2021, possono accreditarsi a quello del 2022 con le modalità stabilite dall’art. 3 del Dpcm 23 luglio 2020 entro il 31 ottobre 2022. Chi non dovesse avere presentato la domanda d’iscrizione all’elenco permanente dei beneficiari del 5 per mille lo scorso anno, invece, è tenuto ad indicarlo nella piattaforma RUNTS.
Nel decreto è stato inoltre chiarito che le ONLUS iscritte alla relativa anagrafe alla data del 22 novembre 2021, fino al 31 dicembre 2022, continueranno ad essere destinatarie della quota del 5 Per Mille con le modalità stabilite dal Dpcm 23 luglio 2020 per gli Enti del Volontariato. Pertanto, una ONLUS già iscritta all’elenco permanente dei beneficiari del 5 per mille pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate nel corso del 2021 non deve ripresentare la domanda per l’anno 2022. Se invece l’Ente non era già nell’elenco dei beneficiari 2021, dovrà presentare l’istanza per via telematica entro il 10 aprile 2022.
Assemblee online
Il Milleproroghe prevede uno slittamento al 31 luglio 2022 del termine stabilito dall’art. 106, comma 7 d.l. n. 18/2020 per lo svolgimento delle assemblee online e l’uso degli strumenti di partecipazione, anche se non previste nello statuto delle società, imprese private, associazioni e fondazioni. Nello specifico, è prorogato lo svolgimento, anche in via esclusiva, delle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione, unitamente all’esercizio del diritto di voto in via elettronica o per corrispondenza e all’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.