Lo studio del Notariato 9-2023 si esprime sul passaggio da associazione riconosciuta a non riconosciuta e viceversa

Tutti i dettagli e il link al documento su Italiaoggi.it

Il passaggio da associazione riconosciuta a non riconosciuta e viceversa non configura trasformazione. Possono non applicarsi le regole del nuovo articolo 42-bis c.c. nell’ambito degli enti del libro primo non ascrivibili nell’istituto della trasformazione. È quanto si desume dallo studio del notariato n.9/2023 approvato dalla commissione Terzo settore del consiglio nazionale, recante: “Il passaggio da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta e viceversa”.

La disciplina delle trasformazioni di cui all’art. 42-bis c.c. Negli enti del libro primo, a seguito della riforma del terzo settore (d.lgs. 117/2017) è stata introdotto l’art. 42-bis c.c. per disciplinare la trasformazione fra gli enti.
Ebbene, a riguardo, si è espresso il notariato nazionale sostenendo la non configurabilità della trasformazione “vera e propria”, elencando nello studio n. 9 in commento, le ragioni a sostegno.

Innanzitutto, rileva il notariato, l’art. 22, quinto comma, del codice del terzo settore (CTS), prevede che quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l’associazione riconosciuta o la fondazione deve deliberare senza indugio la ricostituzione del patrimonio minimo oppure “la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell’ente”; ed invero in tale disposizione la “prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta” è considerata distintamente rispetto a quella della trasformazione, a conferma del fatto che tale fenomeno non sarebbe ascrivibile a quello della trasformazione.

Secondo lo studio, infatti, la disposizione di cui all’art. 42-bis c.c.
intendeva riferirsi solo al passaggio “tra associazioni e fondazioni”, con esclusione di quello tra associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute e viceversa. Nel senso dell’applicabilità della disciplina ordinaria in tema di personalità giuridica e non quindi di quella propria della trasformazione per i passaggi da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta e viceversa si era espresso anche il consiglio notarile di Milano con la massima n. 5 e il ministero del lavoro con circolare n. 20 del 27/12/18.

Da ciò deriva che la deliberazione dell’assemblea di un’associazione non riconosciuta di conseguire la qualifica di Ente del terzo settore con personalità giuridica richiede il quorum previsto per le modifiche statutarie ed è soggetta ai controlli previsti dall’art. 22 del CTS; pertanto il notaio che abbia ricevuto il verbale è tenuto a verificare la sussistenza delle condizioni di legge, compreso il patrimonio minimo; trattandosi di ente già operante, è richiesta una relazione giurata di un revisore legale aggiornata a non più di 120 giorni, dalla quale emerga un patrimonio netto non inferiore ad euro 15.000; non trattandosi di un’operazione di trasformazione, detta perizia non richiede l’elenco dei creditori dell’ente.

Infine, il mutamento del regime giuridico che deriva dall’ottenimento della personalità giuridica non comporta liberazione dalla responsabilità personale e solidale per le obbligazioni pregresse di chi ha agito in nome e per conto dell’associazione, ai sensi dell’art. 38 c.c.

Infine, lo studio evidenzia che le norme di cui agli artt. 2500-ter , co.2 e 2500-nonies c.c. si applicano in quanto compatibili, che nel passaggio non occorrerebbe che la situazione patrimoniale sia munita dell’elenco dei creditori; che non sarebbe necessaria la relazione degli amministratori di cui all’articolo 2500-sexies c.c.; e che non sarebbe applicabile l’art 2500-quinquies, comma 2, c.c. nella parte in cui si prevede la liberazione dalla responsabilità illimitata per consenso presunto.


Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

FONTE: Italiaoggi.it