Comunicazione prestazioni lavorative occasionali, ancora possibile utilizzare le caselle mail

Con una nuova nota, l’Ispettorato del lavoro ha previsto alcune eccezioni alla modalità telematica introdotta dal 1° maggio, per andare incontro alle esigenze degli enti e nei casi di malfunzionamento della piattaforma

Rilanciamo il dettagliato articolo di Daniele Erler su cantiereterzosettore.it. L’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito ulteriori precisazioni relative all’obbligo di comunicazione preventiva previsto per i lavoratori autonomi occasionali: il tema è stato trattato in maniera approfondita nell’articolo “Lavoro autonomo occasionale: gli ultimi chiarimenti per il non profit”. Le nuove indicazioni sono contenute nella nota n. 881 del 22 aprile 2022 e possono coinvolgere anche le organizzazioni non profit.

Precedentemente lo stesso Ispettorato con la nota n. 573 del 28 marzo 2022 aveva previsto che dal 1° maggio 2022 l’unico canale valido per assolvere all’obbligo in parola fosse quello telematico, tramite il portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (accessibile tramite Spid e Cie).

Con la nota del 22 aprile 2022 si sono invece previste alcune eccezioni a tale modalità di comunicazione, in particolare nei casi di malfunzionamento del sistema o in altre ipotesi connesse ad oggettive difficoltà del committente (l’esempio proposto è quello del committente, che abitualmente si rivolge al professionista per l’adempimento, e che invece sia costretto ad operare in proprio): in tali casi, l’Ispettorato nazionale del lavoro ritiene opportuno mantenere attive le caselle di posta elettronica già indicate con la nota n. 29 dell’11 gennaio 2022.

Nonostante sia stata mantenuta la possibilità di inviare, nelle fattispecie indicate, la comunicazione a mezzo mail, la modalità principale e da prediligere rimane quella telematica: a riprova di ciò si specifica che le eventuali verifiche, anche a campione, che gli uffici territoriali decidano di attivare debbano essere prioritariamente effettuate nei confronti di committenti che facciano uso della posta elettronica anziché dell’applicazione telematica.

Ciò in ragione del fatto che la trasmissione della comunicazione a mezzo email non consente, contrariamente a quanto avviene attraverso il servizio predisposto dal Ministero del Lavoro, un efficace monitoraggio degli adempimenti, proprio in ragione delle difficoltà di disporre di un “quadro complessivo” delle trasmissioni effettuate dal medesimo committente e dei relativi contenuti.

Si ricorda che questa comunicazione non coinvolge i volontari (per maggiori approfondimenti è possibile consultare l’articolo “Per i volontari nessun obbligo di comunicazione previsto per i lavoratori autonomi occasionali“).