Come prepararsi al primo bilancio sociale?

È il principale strumento di rendicontazione sociale delle organizzazioni non profit che racconta l’identità e le attività svolte nell’anno appena passato. Alcune indicazioni utili per gli enti che lo fanno per la prima volta

Fonte: Cantiereterzosettore.it – Immaginate di leggere un documento unitario che racchiude, in modo chiaro e sistematico, tutta l’essenza dell’identità e delle attività svolte dalla vostra organizzazione non profit nell’anno appena passato, un testo che esprime perché la vostra organizzazione è unica e merita donazioni, contributi, agevolazioni e perché potrebbe essere un valido partner per progetti sociali sul tuo territorio.

Ecco questo documento potrebbe essere un bilancio sociale.

E il viaggio sarà importante quanto la meta. Soffermarsi a riflettere su chi siete e come avete messo in atto la vostra mission permette di acquisirne maggiore consapevolezza e rinnovare la spinta motivazionale; raccogliere e sintetizzare dati e informazioni che rendano evidente il vostro impegno fa emergere il valore dell’impatto generato, e aiuta ad identificare punti di forza e di debolezza della vostra organizzazione, da cui partire per migliorare.

Ecco anche questo vuole dire bilancio sociale, uno strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici (accountability) delle attività svolte da una organizzazione. La sua funzione è quella di offrire un’informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati, non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio. È un documento di trasparenza, e la terminologia ‘sociale’ va considerata in senso ampio.

5 aspetti su cui riflettere prima di iniziare

Sia che il vostro ente del Terzo settore (Ets) sia obbligato ai sensi del codice del Terzo settore, sia che stiate valutando di redigere il vostro primo bilancio sociale volontariamente, è importante riflettere su:

  • Tempi: è consigliato affiancare l’approvazione e la pubblicazione del bilancio sociale ai tempi di approvazione del bilancio contabile, o in alternativa far seguire di poco il bilancio sociale, poiché al suo interno dovranno trovare spazio anche alcune informazioni sulla situazione economico-finanziaria. Gli Ets obbligati alla redazione e al deposito, dovranno prevedere l’approvazione del bilancio in tempo utile al deposito sul registro unico nazionale del Terzo settore entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. Per gli enti che svolgono le proprie attività, esclusivamente o principalmente, in forma di impresa commerciale il deposito è presso il registro delle imprese entro sessanta giorni dall’approvazione.
  • Persone: occorre identificare una persona o un gruppo di lavoro (a seconda delle dimensioni del vostro Ente) che si occuperanno delle varie fasi di lavoro, dalla raccolta delle informazioni alla redazione finale del documento. Va comunque considerato che tutte le persone che a vario titolo operano nell’organizzazione potranno essere coinvolte nel processo.
  • Informazioni: per la redazione dei contenuti del bilancio sociale occorre che l’ente sia in grado di produrre le informazioni relative alla propria identità, alla struttura organizzativa, nonché ai risultati delle attività svolte nell’anno precedente. Possono essere utili dati, testi e immagini già creati durante l’anno per la comunicazione delle attività dell’ente.
  • Linee Guida: il bilancio sociale non è una semplice relazione delle attività. Gli Ets obbligati alla redazione e al deposito sono tenuti a farlo secondo le linee guida ministeriali. Gli Ets che volontariamente scelgono di redigerlo devono comunque fare riferimento allo schema «La struttura e il contenuto del bilancio sociale» contenuto nelle linee guida, ai fini di una rappresentazione attendibile ed esaustiva delle informazioni.
  • Formato: ipotizzare sin da subito che forma potrebbe avere il documento aiuta a circoscrivere il grado di approfondimento delle informazioni, il bilanciamento tra testi ed immagini, valutare i tempi dell’eventuale lavoro di impaginazione grafica.

Le Linee guida per la redazione del bilancio sociale per gli Ets

Come già anticipato, organizzazioni non profit ed enti del Terzo settore che intendono predisporre e redigere un bilancio sociale, dal 2019 possono contare su nuove linee guida (Decreto del 4 luglio 2019 “Adozione delle Linee Guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo Settore” (in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto), così come previsto dal codice del Terzo settore e dal decreto di revisione della disciplina dell’impresa sociale.

Il testo pone l’accento sui destinatari potenziali del documento, sottolineandone così il carattere comunicativo, ed elenca i principi che dovranno guidare l’approccio metodologico, gli strumenti di cui dotarsi, la selezione e la rappresentazione dei dati.

Ma soprattutto è fornita “la struttura e il contenuto del bilancio sociale”, il sommario di riferimento per la suddivisione dei contenuti, che permette inoltre comparabilità temporale (dello stesso ente nel tempo) e spaziale (tra enti simili).

La redazione volontaria del bilancio sociale

La redazione e pubblicazione del bilancio sociale può essere una scelta anche nei casi in cui l’Ets non vi sia tenuto per esplicita disposizione di legge.
In questo caso, il documento non dovrà necessariamente essere predisposto in totale conformità con le linee guida. Gli Ets che volontariamente scelgono di redigere il bilancio sociale devono comunque fare riferimento allo schema «La struttura e il contenuto del bilancio sociale» ai fini di una rappresentazione attendibile ed esaustiva delle informazioni. Per questi enti è consentita una esposizione ridotta in relazione alle specificità proprie dell’ente, ma che sia comunque in grado di rispondere alle finalità informative del bilancio sociale.
Solo i documenti conformi alle Linee Guida ministeriali potranno fregiarsi della dicitura «Bilancio sociale predisposto ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 117/2017».

I soggetti obbligati alla redazione

Bilancio sociale e relazione di missione

Il bilancio sociale non deve essere confuso con la relazione di missione (art. 13 Cts,

decreto Ministero del Lavoro 5 marzo 2020), che “illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie”, e che insieme allo stato patrimoniale e al rendiconto finanziario forma il bilancio di esercizio degli enti con volumi di entrate e proventi superiori a 300.000 euro, così come quello degli enti che hanno entrate fra 60.000 e 300.000 euro e siano dotati di personalità giuridica

Esistono tuttavia alcune informazioni che sono richieste sia nella relazione di missione sia nel bilancio sociale, che dovranno però essere illustrate con le finalità proprie di ciascun documento.