Di Chiara Meoli – È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’8 novembre 2022 il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 19 settembre 2022, n. 171 che reca il regolamento di individuazione delle attività caritatevoli tra quelle di interesse generale elencate dall’art. 5 dlgs n. 117/2017, per delimitare la deroga alla disciplina sui servizi di pagamento in caso di erogazioni liberali in favore degli enti del Terzo settore.
Il decreto ministeriale è stato adottato in attuazione dell’art. 2, comma 2, lett. n) dlgs n. 11/2010 che demanda l’individuazione delle attività caritatevoli proprio a un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Ambito di applicazione
Il regolamento in questione si applica alle operazioni di pagamento disposte da o tramite un dispositivo elettronico nel quadro di un’attività di beneficenza per effettuare erogazioni liberali destinate agli enti del Terzo settore che esercitano in via esclusiva o prevalente una o più attività tra quelle di interesse generale individuate dallo stesso regolamento all’art. 3.
Queste operazioni di pagamento devono essere effettuate da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica che, in aggiunta a detti servizi, consente a un utente della rete o del servizio di eseguire le medesime operazioni addebitandole alla relativa fattura o al conto pre-alimentato dell’utente stesso presso il medesimo fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, a condizione che il valore di ciascuna operazione di pagamento non superi euro 50 e il valore complessivo delle operazioni stesse non superi euro 300 mensili.
Individuazione delle attività caritatevoli
Nell’ambito del regolamento in questione (art. 3), sono considerate caritatevoli le seguenti attività di interesse generale erogate a titolo gratuito dagli enti del Terzo settore:
- a) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla povertà educativa, di cui all’art. 5, comma 1, lett. l) dlgs n. 117/2017;
- b) cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge n. 125/2014, di cui all’art. 5, comma 1, lett. n) dlgs n. 117/2017;
- c) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, di cui all’art. 5, comma 1, lett. q) dlgs n. 117/2017;
- d) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, di cui all’art. 5, comma 1, lett. r) dlgs n. 117/2017;
- e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui legge n. 166/2016, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, di cui all’art. 5, comma 1, lett. u) dlgs n. 117/2017;
- f) protezione civile, ai sensi della legge n. 225/1992, di cui all’art. 5, comma 1, lett. y) dlgs n. 117/2017.
Regime transitorio
Fino alla piena operatività del Runts, tale regime di esclusione si applica in via transitoria anche alle Onlus iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
(Fonte: Cantiereterzosettore.it)