Tutte le novità nell’articolo dettagliato di Marina Montaldi. Riapre dal 27 giugno e fino al 31 luglio 2022 (dopo una prima apertura dal 1° al 15 giugno), dal prossimo 1 giugno, il sistema per la presentazione telematica delle richieste di nulla-osta per la messa in esercizio degli apparecchi da gioco senza vincite in denaro: la comunica l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli con la circolare n. 24 del 22 giugno 2022. La prima scadenza era stata fissata con la circolare del 19 maggio 2022 n. 18.
La riapertura della piattaforma viene motivata con la necessità di assicurarne l’accesso anche alle attività stagionali, presumibilmente chiuse alla data dell’ordinaria scadenza del termine del 30 aprile scorso. È tuttavia evidente che, se non saranno implementati sistemi di conforme “selezione all’ingresso”, la riapertura configurerà un’opportunità diffusa per attivare la richiesta dei nulla-osta, anche da parte di quei circoli di Terzo settore che si siano trovati in difficoltà ad osservare la scadenza del 30 aprile, sia per la complessità del quadro normativo ed operativo, sia per il sovrapporsi del termine con diversi adempimenti di prima applicazione derivanti dalla riforma del Terzo settore (trasmigrazione nel registro unico nazionale e bilanci, per citare solo i più noti), in un periodo per giunta caratterizzato da una difficile exit post-pandemica.
L’emanazione della circolare è occasione utile per tornare sul tema, riepilogarne i principali aspetti dispositivi ed operativi e verificare quali siano, a tutt’oggi, gli aspetti che andrebbero ulteriormente chiariti.
Quali apparecchi per quale nulla osta
Gli apparecchi da gioco interessati dal nulla-osta sulla messa in esercizio sono quelli che non erogano vincite in denaro relativi al comma 7 dell’articolo 110 del Tulps (Regio Decreto n. 731/1931). Di questo ampio novero, tuttavia, non tutti possono essere installati presso i circoli, ma solo i seguenti:
- gli apparecchi elettromeccanici in cui il giocatore esprime la sua abilità e che, ad esito della partita, distribuiscono premi in piccola oggettistica (es: gru);
- i videogiochi attivabili a moneta, privi di collegamento in rete;
- gli apparecchi meccanici quali biliardi, calciobalilla, flipper, attivabili a gettone o moneta, purché non distribuiscano tagliandi-premio
- gli apparecchi meccanici quali biliardi, calciobalilla, “freccette”, ping pong, messi a disposizione per uno specifico scopo oppure a tempo (es. affitto ad ore o in occasione di una manifestazione).
Va inoltre ricordato che l’installazione dei giochi:
- è assoggettata a limiti numerici parametrati in base agli spazi del circolo, e più precisamente, non può superare il limite di un apparecchio ogni 5 metri quadrati, sino ad un massimo di 10 apparecchi;
- è subordinata al possesso della licenza di pubblica sicurezza di cui all’ art. 86 del Tulps.
Cosa occorre fare
È necessario che prima della messa in esercizio degli apparecchi, il legale rappresentante del circolo provveda a richiedere all’Adm il rilascio di apposito nulla-osta. La richiesta del titolo autorizzatorio ha un costo pari a 5 euro per ciascun apparecchio, che raddoppia in caso di necessità di rilascio del dispositivo di identificazione elettronica (Rfid).
In ogni caso, gli apparecchi meccanici quali biliardi e biliardini, dovranno essere sottoposti a certificazione di conformità entro il 31 dicembre 2023.
L’istanza per il rilascio del titolo si presenta telematicamente, accreditandosi presso l’area riservata del Portale unico Dogane e Monopoli (www.adm.gov.it), con una delle tre modalità di autenticazione previste: Carta nazionale dei servizi (Cns), Carta di identità digitale (Cie), Sistema pubblico di identità digitale (Spid). Sul sito dell’Agenzia è reperibile un tutorial per facilitare la comprensione della procedura, che prevede i seguenti passaggi-chiave:
- presentazione dell’istanza e successiva visibilità dello stato “protocollata”;
- validazione dell’istanza a seguito della lavorazione da parte di Adm e abilitazione al pagamento del corrispettivo (vedi sopra);
- versamento del corrispettivo tramite funzione PagoPA e successivo abbinamento del sistema alla richiesta di pertinenza: a quel punto la pratica sarà visibile nello stato “pagata”;
- entro i successivi 7 giorni il dispositivo di identificazione elettronica è inviato da Adm all’ufficio territorialmente competente; la conclusione di questa fase è visibile dall’applicativo, nella sezione “richieste”, dove comparirà la comunicazione “titolo disponibile”;
- il legale rappresentante può quindi recarsi presso l’ufficio territoriale di Adm per la consegna del titolo e del dispositivo.
Le licenze e la gratuità d’uso
La circolare ricorda che la messa a disposizione dei giochi a titolo gratuito presso locali aperti al pubblico non esime né dal rilascio del titolo autorizzatorio, né dal correlato pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti, che per gli apparecchi meccanici (biliardo, biliardini ecc..) avviene ancor oggi, lo ricordiamo, sulla scorta di imponibili medi predeterminati, e dunque non in termini puntuali (corrispettivi effettivamente incassati).
La precisazione dell’Adm, a prima vista, avvalora i termini di un’insussistenza dell’obbligo di dotarsi dei titoli autorizzatori laddove l’uso degli apparecchi, in specie quelli che appartengono alla tradizione sociale-ricreativa dei circoli di Terzo settore (i già più volte citati calciobalilla, biliardo, freccette ecc.) siano posti a disposizione degli associati a titolo gratuito, nel quadro delle attività di aggregazione e socialità che supportano le finalità istituzionali, riversandosi in tale modalità quella connotazione di uso familiare e privato dei giochi che già in passato la Cassazione aveva stigmatizzato come qualificante al fine di espungere dal contesto autorizzatorio le tombole circolistiche.
È essenziale precisare che il dato richiamato andrebbe eventualmente recepito dai circoli avendo pieno discernimento che, in tali casi, l’onere della prova circa l’azionamento delle attività secondo lo schema non soggetto rischierebbe di essere a carico della stessa associazione che lo invoca, tenuto anche conto dei riflessi che l’indirizzo importa sul piano tributario, e più precisamente in materia di assolvimento dell’Isi sugli apparecchi.
In ogni caso, andrebbe meglio precisato il rapporto tra la sussistenza di una licenza ex art. 86 Tulps in capo al circolo e il concetto di pubblico esercizio cui concretamente si richiama Adm. È evidente, infatti, che la presenza della licenza predetta non “trasforma” il circolo che svolge la sua attività soltanto verso i soci in un “pubblico esercizio”.
D’altro canto, tuttavia, la comunicazione che Adm ha indirizzato alle associazioni in fase di scadenza del termine del 30 aprile, secondo cui “resta fermo che ove tali enti (ndr, circoli) siano autorizzati ex art. 86 Tulps l’applicabilità della normativa in materia di gioco non può essere esclusa”, sovrapposta con l’orientamento citato in materia di gratuità, sembra rimandare ad un concetto di “pubblico esercizio” che trascende i termini noti, e si allarga al terreno normativo della pubblica sicurezza, cosicché lo spartiacque tra l’obbligo o meno di dotarsi del titolo autorizzatorio sembrerebbe più che altro discendere (non senza qualche incongruenza di principio) dalla presenza/assenza della citata licenza art. 86, cui si ricollegherebbe un utilizzo di matrice “economica” presunta, diretto o indiretto, dell’apparecchio.
Questi aspetti, sui quali si intravvedono ancora spazi di incertezza applicativa, meriterebbero un supplemento di attenzione da parte dei normatori interessati, al fine di consolidare in via definitiva il quadro ed accompagnare le associazioni di Terzo settore al corretto adempimento delle disposizioni.
Fonte: Cantiereterzosettore.it