A cura di Daniele Erler – Cantiere Terzo Settore – Arrivano importanti chiarimenti in merito ai soggetti legittimati a vidimare il registro dei volontari con la nota n. 12675 del 14 settembre 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Il quesito è stato formulato dal Comune di Stanghella (Pd) ed ha avuto ad oggetto la figura del segretario comunale, il quale veniva richiamato espressamente fra i soggetti legittimati a vidimare il registro dei volontari dal precedente decreto ministeriale 14 febbraio 1992, e invece non viene più menzionato dal nuovo decreto ministeriale 6 ottobre 2021: quest’ultimo stabilisce infatti che tale operazione possa essere effettuata “da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato”.
La Prefettura di Padova, interpellata sul punto dal menzionato Comune, ha risposto che nella definizione di “pubblico ufficiale a ciò abilitato” debba rientrare anche il segretario comunale; la stessa Prefettura ha però richiesto un’interpretazione autentica della disposizione alla Direzione generale del Terzo settore del Ministero del Lavoro.
La Direzione generale ha risposto concordando con la Prefettura di Padova: la formulazione utilizzata nel decreto ministeriale del 2021, pur non menzionando espressamente il segretario comunale, non lo esclude, rientrando quest’ultimo nella definizione di “pubblico ufficiale”.
La genericità della definizione data dal decreto consente invece di individuare, all’interno delle varie amministrazioni pubbliche interessate, i soggetti abilitati a vidimare il registro con la massima flessibilità, in modo da semplificarne il compimento a vantaggio degli enti del Terzo settore interessati. E questo pur senza dimenticare quali sono le esigenze che stanno alla base della vidimazione: attestare la composizione del registro ed assicurarne la futura integrità (non consentendo l’alterazione delle scritture, la sottrazione, aggiunta o sottrazione delle pagine) a garanzia degli eventuali successivi controlli.
Il segretario comunale, in qualità di pubblico ufficiale, deve quindi essere ricompreso a pieno titolo nel novero dei soggetti titolati alla vidimazione del registro dei volontari.
Per approfondire il tema si rimanda all’articolo “Tutte le novità del decreto sull’assicurazione dei volontari”.