Di Daniele Erler – Cantiere Terzo Settore – L’iscrizione degli enti al 5 per mille 2022 presenta alcune complessità dovute primariamente al fatto che le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) stanno oggi ancora “trasmigrando” verso il registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), divenuto operativo lo scorso 24 novembre 2021, mentre molte Onlus sono ancora iscritte alla relativa Anagrafe unica.
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L’argomento è stato trattato in maniera diffusa ed approfondita negli articoli “5 per mille 2022, come orientarsi in questa fase transitoria?” e “5 per mille 2022, arrivano i chiarimenti del Ministero”, in cui si è cercato di analizzare la specifica situazione delle diverse tipologie di enti.
In questo contributo l’attenzione è focalizzata sulla scadenza del 30 settembre prossimo, data entro cui gli enti possono ancora manifestare l’intenzione di iscriversi al 5 per mille 2022 nonostante i termini ordinari per farlo siano scaduti, e sulla situazione delle Odv e delle Aps sottoposte al procedimento di “trasmigrazione”.
Il termine del 30 settembre e le casistiche evidenziate dal Ministero
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in un’apposita sezione del suo sito istituzionale, ha riepilogato la situazione per le diverse tipologie di enti che si vogliono accreditare al 5 per mille 2022, trattando anche i casi di enti che procedono dopo l’11 aprile 2022 e fino al 30 settembre 2022, previo versamento di una sanzione pari a 250 euro, tramite modello F24 Elide (codice tributo 8115). Tale possibilità interessa soprattutto gli enti che si iscrivono per la prima volta al 5 per mille. Partendo dal presupposto che la verifica del possesso del requisito soggettivo di ente del Terzo settore (Ets) richiesto ai fini dell’accreditamento sarà accertato solo alla data del 31 dicembre 2022, ed incrociando le date in cui l’ente ha presentato l’istanza di iscrizione al Runts, ha dichiarato di volersi accreditare al 5 per mille 2022 (barrando nella piattaforma la voce “accreditamento del 5 per mille”) ed in cui è stato effettivamente iscritto al registro unico, il Ministero ha individuato le varie casistiche che si possono verificare. Le stesse sono delineate nella tabella sottostante, consultabile sul sito del Ministero e nella quale sono evidenziati anche i casi in cui è possibile accreditarsi al beneficio entro la data del 30 settembre prossimo, previo versamento della sanzione di 250 euro.
L’iscrizione al 5 per mille 2022 delle Odv e Aps in “trasmigrazione”
Per quanto riguarda invece le Odv e le Aps sottoposte al procedimento di “trasmigrazione”, si tratta di distinguere quelle già iscritte nell’elenco permanente del 5 per mille da quelle che invece non lo sono.
Le Odv e le Aps che non risultino iscritte all’elenco permanente, sulla base del decreto legge 228 del 2021 (cosiddetto “Milleproroghe”), possono accreditarsi al beneficio del 5 per mille a seguito dell’iscrizione al Runts sempre che essa avvenga entro il 31 ottobre 2022, barrando nella piattaforma l’apposita voce e, come confermato dal Ministero, senza necessità di versare alcuna sanzione. Con la dilazione dei tempi disposta dal decreto Legge 73 del 2022 (“Semplificazioni”), il termine per effettuare le verifiche degli enti in “trasmigrazione” è stato spostato dal 20 agosto al 5 novembre 2022: ciò significa che se uno degli enti di cui stiamo parlando venisse iscritto al Runts, tramite provvedimento espresso dell’ufficio competente o per effetto del silenzio assenso, dopo la data del 31 ottobre non potrebbe accreditarsi al 5 per mille 2022.
Per quanto riguarda invece le Odv e le Aps coinvolte nel processo di “trasmigrazione” e che sono incluse nell’elenco permanente, queste sono considerate accreditate al 5 per mille 2022 senza necessità di alcun ulteriore adempimento. Il consiglio comunque anche per esse, una volta iscritte al Runts, è quello di entrare subito nella piattaforma e barrare la voce relativa al 5 per mille, in modo da manifestare già la volontà di accreditarsi al beneficio per l’anno 2023 e i seguenti.