Di Daniele Erler – Cantiere Terzo Settore – Il prossimo 30 novembre scade il termine per l’invio della dichiarazione dei redditi e dell’Irap: a tale adempimento possono essere soggette anche le associazioni e gli altri enti non profit in quanto enti non commerciali.
La dichiarazione dei redditi per gli enti non commerciali
Gli enti non profit sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi se hanno svolto nell’esercizio precedente attività di tipo commerciale, anche qualora questa non sia stata svolta in maniera esclusiva o prevalente.
Per tali organizzazioni, il modello redditi enti non commerciali (Enc) 2023 deve essere presentato entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta: pertanto, se l’ente ha l’esercizio coincidente con l’anno solare, il termine di presentazione è appunto fissato al 30 novembre.
Si precisa che, anche qualora un ente sia titolare di partita Iva ma non abbia svolto nell’esercizio precedente alcun tipo di attività commerciale (il cui reddito imponibile è quindi pari a zero), sarà comunque tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
Un utile guida è costituita dalle istruzioni per la compilazione del Modello redditi Enc 2023 presenti sul sito dell’Agenzia delle entrate, nella sezione dedicata a tale misura.
La dichiarazione Irap
L’Irap (imposta regionale sulle attività produttive) è disciplinata dal decreto legislativo 446/1997: il presupposto dell’imposta è costituito dall’esercizio abituale di un’attività, autonomamente organizzata, diretta a produrre o scambiare beni o prestare servizi, ancorché essa non abbia carattere commerciale.
Sono tenuti a compilare il quadro IE del modello Irap 2023 anche gli enti non commerciali che nel corso del 2022:
- hanno svolto attività commerciale (ovviamente in modo non esclusivo né prevalente), sia che abbiano optato per un regime di determinazione forfettario del reddito (ad esempio il regime previsto dalla legge 398/1991) sia che non abbiano optato per un regime forfetario;
- hanno svolto solamente attività istituzionale (non commerciale) ma si sono avvalsi di dipendenti, collaborazioni coordinate e continuative oppure di prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
Un’associazione o un altro ente non commerciale che si sia avvalso nel 2022 delle prestazioni lavorative appena menzionate è quindi soggetto all’Irap, anche se non ha svolto alcun tipo di attività commerciale.
Per le associazioni sportive dilettantistiche (Asd), le bande, i cori e le filodrammatiche non concorrono invece alla formazione della base imponibile Irap le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa e i premi e compensi erogati agli sportivi dilettanti, ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale. Gli enti menzionati che nel 2022 hanno retribuito solamente tali tipologie di prestazioni di lavoro (e non hanno svolto alcun tipo di attività commerciale) non sono quindi soggetti alla presentazione della dichiarazione Irap. Si ricorda che dal 1° luglio 2023 sono operative le nuove disposizioni in tema di lavoro sportivo.
I criteri di calcolo della base imponibile variano a seconda che l’ente non commerciale svolga solo attività istituzionale oppure svolga anche attività commerciale ed abbia optato o meno per regimi forfetari di determinazione del reddito.
Un’utile guida è costituita dalle istruzioni per la compilazione del Modello Irap 2023 presenti sul sito dell’Agenzia delle entrate, nella sezione dedicata a tale misura.
Essendo l’Irap un’imposta regionale, la misura dell’aliquota può variare nelle diverse Regioni e Province autonome; queste ultime potrebbero inoltre, ai sensi dell’art. 82, c. 8 del codice del Terzo settore, aver disposto la riduzione o l’esenzione dall’imposta per gli enti del Terzo settore. Per un quadro riepilogativo della normativa regionale odierna sul tema si rimanda all’articolo “Il Terzo settore paga l’Irap più delle imprese”.
Sono poi previste per la generalità dei contribuenti (compresi gli enti non commerciali) alcune importanti deduzioni in sede di quantificazione dell’imposta: si ricorda che un ente è comunque tenuto a presentare la dichiarazione Irap anche nei casi in cui possa godere dell’esenzione dall’imposta oppure non debba pagare nulla in forza delle deduzioni previste.
Le modalità di presentazione
La dichiarazione dei redditi e dell’Irap devono essere presentate esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate e possono essere trasmesse direttamente dal dichiarante oppure tramite un intermediario abilitato.
È consigliabile per gli enti farsi assistere da un intermediario che conosca la materia (Caf o commercialista).