A cura di Francesca Colecchia – Arsea SRL – Le organizzazioni sportive sono tenute ad iscriversi nel registro unico nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Ras) tenuto dal Dipartimento per lo sport attraverso Sport e Salute spa. Si ricorda che il Ras è l’unico strumento certificatore sia della natura sportiva dilettantistica delle attività promosse che, previa affiliazione ad un organismo sportivo riconosciuto dal Coni (Fsn, Dsa e Eps), della natura sportiva dilettantistica delle organizzazioni, andando così a sostituire il ruolo assolto in passato dal registro Coni.
L’iscrizione al registro è anche presupposto per poter “accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura” e per poter accedere alle agevolazioni fiscali: a tal fine il registro trasmetterà l’elenco dei soggetti iscritti all’Agenzia delle entrate.
Il funzionamento di tale registro è definito da un regolamento recentemente aggiornato con decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport del 27 marzo scorso.
Chi deve iscriversi nel Ras?
Se in passato ci si limitava a parlare di Asd e Ssd, con la riforma si deve parlare di “enti sportivi dilettantistici”, intendendo tali gli enti che hanno assunto una delle forme giuridiche indicate all’art.6, dlgs n. 36 del 2021, inclusi – dal primo luglio 2023 – gli enti diversi dalle Asd e Ssd iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) che esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche. Si ritiene che l’iscrizione nel Ras sia obbligatoria con riferimento all’esercizio di tale attività e non sia connessa alla mera indicazione in statuto di tale attività.
Quali informazioni e documenti devono essere forniti al registro?
Una volta accreditati, previo inserimento dei dati identificativi del legale rappresentante e dell’organizzazione sportiva ma senza la necessità – almeno per ora – di disporre di identificativo come lo Spid o la Cie, è necessario fornire diverse informazioni tra le quali la descrizione dettagliata delle attività sportive, didattiche e formative svolte dai tesserati che il legislatore aveva scelto, in sede di correttivo al dlgs 39/2021, di non chiedere più.
Per un esame dettagliato si rinvia alla lettura del regolamento di cui si evidenziano qui i seguenti aspetti:
- in fase di iscrizione non è più necessario indicare le attività svolte – cosa oggettivamente impossibile per le organizzazioni di nuova costituzione – ma è necessario trasmettere in piattaforma, entro e non oltre 180 giorni dalla presentazione dell’istanza di iscrizione “l’avvio di almeno un’attività sportiva o didattica o formativa”. Questo significa che almeno all’inizio è sufficiente lo svolgimento di una delle attività indicate e non di tutte e tre;
- le attività la cui iscrizione e pubblicazione della partecipazione avviene attraverso l’organismo sportivo affiliante, sono da questi trasmesse telematicamente all’interno del Ras entro 90 giorni dalla conclusione dell’evento (ad esempio i dati degli atleti che hanno partecipato alle attività competitive organizzate dall’organismo affiliante);
- per i soggetti che si tesserano direttamente all’organismo sportivo affiliante (cosiddetto tesseramento individuale) l’invio delle relative informazioni viene curato dagli organismi sportivi affilianti;
- per i tesserati con cittadinanza straniera che non sono residenti in Italia non è ovviamente richiesto il codice fiscale;
- viene introdotto l’obbligo di deposito di atto costitutivo e statuto. Questo rappresenta uno strumento di trasparenza per i terzi che entrano in contatto con l’ente sportivo;
- il nuovo regolamento prevede che l’inserimento delle informazioni ed il deposito dei documenti possa avvenire non solo a cura del legale rappresentante ma anche da un numero massimo di tre delegati di cui deve essere semplicemente fornito nome, cognome, codice fiscale, mail e telefono. Si ritiene che questa soluzione potrebbe essere adottata anche con riferimento alla gestione del Runts.
Chi deve curare l’aggiornamento dei dati nel Ras?
Il regolamento prevede che “ogni organismo sportivo è tenuto a fornire, o a far fornire dalla Asd/Ssd affiliata, ogni informazione e documento agli incaricati delle attività ispettive”: ne consegue che la federazione, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni potranno chiedere i dati e registrarli in piattaforma o dotarsi di una propria piattaforma informatica con accesso da parte delle proprie affiliate impegnate ad inserire le informazioni ed i documenti richiesti, piattaforma che potrà successivamente rilasciare i dati a quella del Ras.
Le questioni irrisolte
Ci sono alcune questioni che devono trovare ancora soluzione, eventualmente nei provvedimenti correttivi che vorranno essere adottati a seguito del percorso di audizioni sulla riforma dello sport concluso la settimana scorsa. Si tratta in particolare di:
1) accreditamento delle discipline sportive regolamentate dagli organismi sportivi riconosciuti dal Coni.
La riforma dell’ordinamento sportivo ha finalmente fornito una definizione di sport che comprende “qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”.
Ne consegue che dal primo luglio dovrebbe essere superato l’elenco di discipline sportive espressamente riconosciute dal Coni, attualmente riproposto dal Regolamento di funzionamento del Ras, essendo demandato agli organismi sportivi il compito di definire le discipline e di regolamentarle. Ci si chiede se sarà il Ras ad accogliere le istanze di riconoscimento delle discipline sportive, quale sarà la procedura e se l’inserimento della disciplina nell’elenco avrà effetti per tutti gli organismi sportivi;
2) chiarimenti in merito all’iscrivibilità nel registro dei sodalizi che svolgono indifferentemente attività sportiva (intendendo tale l’attività agonistica o competitiva) o attività didattica.
Attualmente il sodalizio sportivo è chiamato a dimostrare lo svolgimento sia di attività competitive che di corsi sportivi. Questo vincolo dovrebbe essere superato dal primo luglio 2023 da un lato perché la definizione di sport prescinde dallo svolgimento di attività competitive, dall’altro perché il correttivo al dlgs 36/2021 ha introdotto il principio in virtù del quale “L’area del dilettantismo comprende le associazioni e le società di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo settore di cui al comma 1-ter, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria”, considerata anche la significativa presenza nel mondo sportivo di sodalizi impegnati esclusivamente in attività didattica (si pensi a chi organizza i corsi di ginnastica per la salute) così come di realtà impegnate esclusivamente in attività competitive (si pensi alle Asd del settore motociclismo). Sarebbe opportuno un chiarimento sul punto;
3) la legge delega impone semplificazione, il che implica non chiedere informazioni già in possesso della pubblica amministrazione e razionalizzare gli adempimenti e la gestione dei diversi Registri. In questa ottica si ritiene necessario:
– garantire agli enti iscritti nel Runts la possibilità di iscriversi al Ras con modalità semplificate (meccanismo da assicurare anche nel caso di percorso inverso), ossia prevedendo che sia il Runts a trasferire le informazioni al Ras, analogamente a quanto contemplato per le imprese sociali iscritte nel Registro imprese che invia i dati al Runts. In questo modo le organizzazioni dovrebbero limitarsi a integrare le informazioni mancanti;
– possibilità di descrivere le attività didattiche organizzate senza indicare i dati identificativi dei partecipanti, in quanto informazione non necessaria a descrivere l’attività svolta ai fini del riconoscimento della natura sportiva dilettantistica;
4) necessità di estendere a federazioni, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva le semplificazioni previste per la gestione degli adempimenti lavoristici. Si tratta in particolare della possibilità di assolvere agli adempimenti della comunicazione preventiva, predisposizione della busta paga, trasmissione dei flussi informativi relativi agli oneri contributivi relativamente ai collaboratori sportivi coordinati e continuativi direttamente attraverso il Ras a cui gli organismi sportivi non accedono in quanto non iscritti. Il decreto non ha ancora risposto a questa esigenza;
5) con riferimento all’acquisizione della personalità giuridica, si è ancora in attesa delle procedure che devono essere indicate dal Dipartimento per lo Sport per cui ad oggi non risulta operativo il particolare iter introdotto dal dlgs 39/2021. La circostanza che non sia richiesta la titolarità di un patrimonio minimo determina però, a parere di chi scrive, la necessità che sia almeno depositato il bilancio affinché i terzi siano messi nella condizione di poter verificare la consistenza patrimoniale dell’ente. Altro aspetto che dovrebbe essere approfondito è l’obbligo, in capo ai relativi amministratori, di conservare l’integrità del patrimonio sociale per proteggere l’interesse di quanti vantano diritti di natura patrimoniale nei confronti del sodalizio sportivo e conseguentemente i comportamenti da adottare quali, ad esempio, l’adozione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’ente finalizzati a monitorare, e a rilevare tempestivamente, situazioni patologiche che potrebbero pregiudicare il mantenimento degli equilibri economici e finanziari necessari a garantire la continuità della vita associativa.
FONTE: Cantiere Terzo Settore