Bonus energia, anche le Onlus con attività commerciale possono accedere

L’Agenzia delle entrate si esprime rispondendo a un interpello, e specifica che il credito d'imposta spetta solo per le spese di energia elettrica e gas naturale utilizzati nell'ambito dell'attività commerciale esercitata, sebbene sia decommercializzata

Di Francesca Collecchia – ARSEA SRL – L’Agenzia delle entrate, con la risposta ad interpello 14 dicembre 2022, n. 586, torna sul tema del bonus energia dopo la circolare n. 36/2022.

Una Onlus si chiede se possa beneficiare del bonus energia in quanto svolge attività commerciale (tali sono le attività connesse a quelle istituzionali) ma in qualità di Onlus beneficia della relativa decommercializzazione. Trasmette in ogni caso la dichiarazione dei redditi con riferimento ai redditi da fabbricati e redditi diversi per cui, in ogni caso, genera un reddito imponibile ai fini Ires.

L’Agenzia conferma quanto già affermato con la menzionata circolare n. 36/2022: possono beneficiare delle misure agevolative anche le Onlus ma il credito d’imposta spetta solo in relazione alle spese per l’energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell’ambito dell’attività commerciale esercitata, ancorché decommercializzata.

Si ricorda che per poter quantificare l’energia elettrica e il gas naturale utilizzati nello svolgimento di attività commerciale è necessario, in assenza di contatori separati per i locali adibiti all’esercizio dell’attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale, individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che consentano “una corretta imputazione delle spese (quali, ad esempio, per il gas e per l’energia elettrica, rispettivamente, la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all’attività commerciale rispetto a quelle totali degli spazi e delle superfici complessivamente utilizzati)”.

Fonte: Cantiereterzosettore.it